Politiche & Procedure –  QNEurope

1) Obiettivo

Le presenti Politiche e Procedure (successivamente “P&P”) definiscono i diritti e gli obblighi tra QNEurope Italia s.r.l. (successivamente “Società” o “QNEurope”) e i suoi Incaricati alla Vendita (successivamente IVD). Le P&P, la Lettera d’Incarico, i Termini e Condizioni Generali per gli IVD, il Modulo d’Iscrizione dell’IVD accettato dalla Società e il Piano Compensi disciplinano il rapporto complessivo tra la Società e i suoi IVD.

2) Definizioni

Lettera d’Incarico: indica il Modulo di Richiesta di Iscrizione online compilato, presentato da un IVD e successivamente accettato dalla Società. Regola il rapporto con la Società.

“Data dell’anniversario”: indica l’anniversario della data in cui un IVD è stato accettato dalla Società come IVD.


“Quota amministrativa annuale per gestione e controllo”:
è la quota amministrativa annuale e non rimborsabile che un IVD deve pagare per rinnovare il suo rapporto di collaborazione come IVD con la Società.


“Business Planner”:
indica un kit che comprende il materiale di formazione e le informazioni fornito dalla Società.

“Azienda” indica QNEurope Italia s.r.l., una società a responsabilità limitata costituita secondo il diritto italiano con sede legale in Via A. Sabatini 31F, 51010 Massa e Cozzile (PT).

“Il Piano di Remunerazione della Società” o “Piano di Remunerazione” o “ComPlan” o Piano Compensi indica il Piano Compensi della Società come dettagliato nell’Appendice 1.

“Riepilogo dei compensi”: indica un documento periodico che la Società rilascia ai propri IVD e che dettaglia l’importo delle provvigioni e/o dei bonus che ciascun IVD ha maturato nel periodo di riferimento.

“Cliente” o “Cliente al dettaglio”: indica una persona che acquista o ha acquistato i prodotti della Società ma non è registrato come IVD.

“Downline” indica il Tracking Center (“TC”) o i Clienti/IVD sotto uno specifico TC o IVD nella Genealogia, come richiesto dal contesto.

“Genealogia”: indica la relazione o il relativo posizionamento dei TC nel database della Società.

“IVD inattivo“: è un IVD che si trova in fase di incarico passivo ai sensi dell’art. 4.02 b, in quanto non ha rinnovato il suo rapporto di collaborazione con la Società pagando la quota amministrativa annuale per gestione e controllo nonostante sia stata fissata una proroga.

IVDship Set”: è il kit di benvenuto. L’IVDship Set include, la quota amministrativa per gestione e controllo per il rpimo anno, un Ufficio Virtuale che include un Back Office che permette all’IVD di avere una visione completa della propria attività, delle provvigioni e lo sviluppo dei clienti. Inoltre, l’IVDship Set include strumenti per lo svolgimento dell’attività come il Business Planner online e un Portfolio Prodotti con presentazioni multimediali, video e brochure.

 

“Fusione”: indica l’accorpamento di due (2) o più TC in un (1) TC.

 

“P&P”: indica le “Politiche e Procedure” come indicato nel presente documento.

 

“Persona”: comprende chiunque sia una persona fisica, IVD o Cliente.

 

“TC Primario” indica il primo TC a cui viene assegnato un IVD al momento dell’iscrizione.  Di solito è identificato dall’estensione ‘001’ dopo il Numero di Identificazione dell’IVD.

 

“Portfolio Prodotti”: indica un kit che include presentazioni multimediali, video, brochure e altri importanti strumenti per l’avvio e lo sviluppo dell’attività.

 

“Prodotti”: si intendono tutti i prodotti e i servizi, a meno che il contesto non indichi diversamente.

 

“Q Account”: indica un conto dell’IVD all’interno del sistema contabile della Società. Ogni IVD ha il proprio Q Account. Tale conto registra e contabilizza gli importi di denaro che la Società deve all’IVD o viceversa.

 

“Incaricato alla Vendita” o “Incaricato” o “IVD”: indica una persona che si è iscritta con la Società per avviare l’attività commerciale

 

“Numero di identificazione dell’IVD”: indica il numero identificativo che la Società assegna ad un IVD. (Vedere sottoclausola 4.01). Il Numero di Identificazione dell’IVD un numero specifico per ogni IVD e serve per identificare tale IVD durante il suo rapporto di collaborazione con la Società.

 

“Referente” o “Sponsor”: indica un IVD  che presenta alla Società potenziali IVD o Clienti.

 

“Tracking Centre” o “TC”: indica una posizione nel database della Società. Le provvigioni e/o i bonus sono calcolati in base a ogni specifico Tracking Centre.

 

“UpLine”: indica i TC o gli IVD al di sopra di uno specifico TC o IVD nella Genealogia, come richiesto dal contesto.

 

“Euro” o “€”: è la moneta ufficiale dell’Unione Europea.

“Politica locale dei compensi”: indica il periodo in cui le provvigioni e/o i bonus sono calcolate e pagati in base alle regole stabilite dalla Società locale di un determinato Paese, ove applicabile e come stabilito dalla Società.

3) Incaricati alla Vendita

3.01 Come diventare un Incaricato alla Vendita

Per diventare IVD:

  1. il richiedente deve essere pienamente e contrattualmente capacitato nello Stato di residenza ai sensi della legge locale applicabile.

  1. deve essere presentato da uno Sponsor.

  1. deve compilare il Modulo d’Iscrizione (Lettera d’Incarico) online sul sito web ufficiale della Società, che contiene il presente documento.

  1. deve acquistare un “IVDship Set”; la quota amministrativa annuale per gestione e controllo pagabile dall’IVD al momento dell’accettazione da parte della Società è inclusa nel prezzo.

3.02 Resi e rimborsi

(1) Diritto di recesso. L’IVD senza vincolo di subordinazione ha diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando a QNEurope mediante una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla stipula della Lettera d’Incarico. In tale caso, l’IVD ha la possibilità di restituire entro 14 giorni lavorativi dalla consegna e a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e QNEurope, entro trenta (30) giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all’IVD le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all’integrità dei beni e dei materiali restituiti.

(2) In aggiunta al diritto di recesso, all’IVD è in ogni caso riconosciuta, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con QNEurope, la possibilità di restituire entro quattordici (14) giorni lavorativi e a sua cura e spese i beni in suo possesso e in condizioni perfettamente integre e, entro trenta (30) giorni dalla restituzione, QNE provvede alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri restituiti  in misura non inferiore al 90% del costo originario.

(3) I supporti alla promozione delle vendite, i beni o altri servizi acquistati direttamente dalla Società nell’ambito del rapporto di collaborazione, non utilizzati e nella loro confezione originale, possono essere restituiti alla Società dopo la cessazione del rapporto di collaborazione in conformità alle seguenti disposizioni. Se i prodotti vengono restituiti alla Società entro quattordici (14) giorni, calcolati dalla data di consegna dei prodotti fino al ricevimento della notifica di recesso, all’IVD verrà rimborsato il 100% del costo lordo. I prodotti più vecchi, così come i prodotti usati e altri servizi, non saranno accettati. Le spese di spedizione di ritorno saranno detratte dal prezzo di acquisto da rimborsare, così come le spese e i costi di gestione sostenuti in relazione alla spedizione di ritorno. Le spese di spedizione sostenute al momento dell’acquisto non saranno rimborsate. Inoltre, se l’IVD ha ricevuto un pagamento o una provvigione anticipata sull’acquisto reso e tale pagamento deve essere rimborsato, lo stesso sarà detratto dal prezzo di acquisto rimborsato. Il rimborso sarà effettuato – per quanto possibile – con la stessa modalità di pagamento (ad esempio, la stessa carta di credito o lo stesso conto corrente bancario) del pagamento effettuato del’IVD, in modo che l’IVD accetti espressamente l’adempimento del rimborso con la ricezione del rimborso su questo mezzo di pagamento e sia il solo responsabile di ricevere il rimborso dal proprietario del mezzo di pagamento se il rimborso è effettuato su un mezzo di pagamento non a lui imputabile.

3.03 Moduli di richiesta d’iscrizione online per più Incaricati alla Vendita

Un richiedente è autorizzato a presentare un solo modulo di richiesta d’iscrizione online. Nel caso in cui vi siano più di una richiesta d’iscrizione con o senza lo stesso Sponsor ricevuta dalla Società, solo la prima richiesta debitamente compilata ricevuta dalla Società sarà accettata e tutte le successive richieste saranno annullate ab initio.

3.04 Sponsor del Cliente

Per un Cliente della Società che successivamente chieda di diventare IVD, l’ultimo Sponsor dell’acquisto da parte del Cliente sarà considerato anche Sponsor per la collaborazione del Cliente come IVD, a meno che l’ultimo acquisto da parte del Cliente sia stato effettuato più di sei (6) mesi prima della richiesta d’iscrizione come IVD e la richiesta di collaborazione specifichi un altro IVD come Sponsor.

3.05 Accettazione

Il richiedente diventa IVD della Società quando la richiesta è stata ricevuta e accettata dalla Società. La Società si riserva il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi richiesta di collaborazione a sua esclusiva discrezione, senza necessità di alcuna giustificazione. In caso di rifiuto, il richiedente riceverà una notifica con l’eventuale rimborso per spese sostenute, inclusi i costi specificati nella Sezione 3.01 (d).

3.06 Nome fittizio o di fantasia

Una persona non può candidarsi come IVD sotto un nome fittizio o di fantasia. I conti bancari sui quali vengono pagate le provvigioni dell’IVD devono essere intestati a nome dell’IVD.

4) Nomina

4.01 Status dell’Incarico alla Vendita

Una volta che la Società ha accettato il modulo di richiesta del richiedente, la Società concede al richiedente lo status di IVD nell’ambito del Piano Compensi inviando una comunicazione scritta all’IVD. La Società assegna un numero di identificazione al nuovo IVD. L’IVD deve includere il numero identificativo in tutti i suoi ordini e nella corrispondenza con la Società.

4.02 Rinnovo

(a) L’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) dell’IVD dura un (1) anno solare. L’IVD rinnova l’accordo di collaborazione annualmente alla data dell’anniversario o prima di tale data. Fatti salvi i requisiti pertinenti del Piano Compensi, l’IVD ha il diritto di rinnovare l’accordo di collaborazione pagando la quota annuale non rimborsabile alla data dell’anniversario o prima di tale data. Qualora un IVD non rinnovi l’accordo di collaborazione annualmente alla data dell’anniversario o prima di tale data, avrà diritto ad un ulteriore periodo di trenta (30) giorni di tolleranza per il pagamento della stessa. Se il pagamento della quota annuale viene effettuato entro il periodo di trenta (30) giorni di tolleranza, l’accordo di collaborazione si considera automaticamente rinnovato a partire dalla data di anniversario dell’anno in questione.

(b) Un IVD avrà il diritto di non rinnovare l’accordo di collaborazione (Lettera di Incarico) a sua esclusiva discrezione. Se un IVD non rinnova l’accordo di collaborazione alla data di anniversario o prima della data dell’anniversario e prima della scadenza del periodo di tolleranza, si riterrà che non abbia rinnovato accordo di collaborazione e all’IVD sarà inizialmente concessa un ulteriore periodo di tolleranze di sessanta (60) giorni in cui rinnovare l’accordo di collaborazione. In questo periodo l’accordo di collaborazione è considerato in una “fase passiva dell’accordo di collaborazione” senza diritto a provvigioni e/o bonus e l’IVD sarà considerato “IVD inattivo”. L’IVD può prorogare l’accordo di collaborazione per un massimo di dodici (12) mesi dopo la fine del periodo dell’accordo di collaborazione per cui, in caso di proroga del accordo di collaborazione, il diritto alle provvigioni e/o bonus si riattiva solo a partire dal momento della proroga. Se l’accordo di collaborazione non viene prorogato entro questo periodo, l’accordo di collaborazione viene automaticamente rescisso dopo la scadenza di tale periodo. Dopo la risoluzione dell’accordo di collaborazione, l’IVD non avrà più il diritto di esercitare i diritti previsti dalle P&P. In particolare, alla risoluzione accordo di collaborazione, l’IVD non avrà diritto alle provvigioni e/o bonus né avrà diritto ad alcun compenso in qualità di agente di commercio, in quanto l’IVD non è un agente di commercio. L’IVD ha il diritto di non estendere il suo accordo di collaborazione.

(c) Se un IVD inattivo proroga l’accordo di collaborazione (Lettera di Incarico) entro i sessanta (60) giorni sopra menzionati, avrà diritto ad esercitare tutti i diritti stabiliti dalle P&P. Per evitare confusione, un ex IVD inattivo ha diritto a provvigioni e/o bonus maturati dopo il rinnovo dell’accordo di collaborazione. L’IVD non ha diritto a provvigioni e/o bonus maturati durante il periodo in cui il suo accordo di collaborazione era inattivo, ovvero dalla data del relativo anniversario alla data del rinnovo o dell’estensione del accordo di collaborazione.

4.03 Mantenimento del Q Account di un Incaricato alla Vendita cessato

Dopo che un IVD non ha rinnovato accordo di collaborazione (Lettera di Incarico), diventa un IVD inattivo come definito nel paragrafo 4.02.

4.04 Incaricato alla Vendita Diretta

(1) L’IVD agirà come un contraente indipendente e autonomo con diritti e obblighi di promozione dei prodotti della Società in conformità con le P&P. Non è né un dipendente né un agente di commercio o procacciatore d’affari della Società. Non ci sono obiettivi di promozione delle vendite, obiettivi di volume dei prodotti o altri doveri da svolgere. L’IVD non è soggetto ad alcuna disposizione obbligatoria da parte della Società al di fuori degli obblighi previsti dalla Lettera d’Incarico e suoi allegati e si assume l’intero rischio della sua attività. L’IVD deve avviare e gestire la propria attività come un imprenditore prudente.

4.05 Nessun diritto di rappresentanza della Società

Un IVD non è un franchisee, socio, impiegato o rappresentante della Società e non ha diritto di presentarsi o farsi ritenere tale. Il rapporto tra l’IVD e la Società è regolato dalle P&P. Qualsiasi violazione delle P&P è considerata mancanza grave e può risultare nella immediata rescissione dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico).

 

4.06 Incaricato alla Vendita – Non dipendente  

L’IVD non è un dipendente della Società e tutti I costi sostenuti nell’esercizio della propria attività sono a suo carico e non ha nessun diritto di richiedere eventuali rimborsi

 

5) Diritti e obblighi dell’Incaricato alla Vendita

5.01 Non esclusività

Un IVD ha il diritto non esclusivo di promuovere i prodotti della Società. Non ci sono restrizioni geografiche o esclusività territoriale nella promozione delle vendite. Tuttavia, la Società si riserva il diritto di non distribuire prodotti o servizi in Paesi di sua designazione. L’IVD può promuovere i prodotti per la Società o sponsorizzare nuovi IVD solo nei Paesi che sono stati ufficialmente aperti o approvati per la distribuzione dalla Società.

5.02 Diritto di sponsorizzazione

Solo un IVD ha il diritto di proporre a Clienti e/o nuovi IVD di acquistare prodotti o di svolgere l’attività di promozione delle vendite e sponsorizzazione per la Società secondo i criteri delle P&P e del Piano Compensi. Per questa attività l’IVD gode dei benefici previsti dal Piano Compensi. Al momento dell’iscrizione di nuovi IVD per la Società, l’IVD dovrà fornire alla persona da sponsorizzare copia dei Termini e Condizioni Generali, delle P&P e i dettagli del Piano Compensi.

5.03 Diritto di ordinare prodotti e servizi a prezzi scontati

Il primo ordine qualificante di un IVD sarà calcolato a prezzo di vendita al dettaglio se l’IVD non ha promosso con successo alcun prodotto della Società ad un Cliente prima del suo primo ordine qualificante. Fatto salvo quanto sopra, un IVD può acquistare i prodotti della Società ad un prezzo ridotto noto come “Prezzo IVD”.

5.04 Diritti alla documentazione, comunicazione, ecc, aziendale – Diritti di partecipazione ad eventi aziendali

Gli IVD possono ricevere regolarmente materiale informativo dalla Società e scambiare informazioni con la Società. Saranno inoltre invitati a partecipare ad attività di supporto, formazione, attività motivazionali e di riconoscimento promosse dalla Società, se del caso previo pagamento di un’adeguata quota di partecipazione. Gli IVD possono anche essere invitati a partecipare a concorsi e programmi promozionali e motivazionali finanziati dalla Società per i suoi IVD.

 

5.05 Nessun diritto di rappresentare la Società come agente di commercio o dipendente

Un IVD non ha alcun diritto di negoziare o stipulare un contratto per conto della Società. Né può agire come se avesse tale diritto. Non può agire in qualità di agente o dipendente della Società. All’IVD è inoltre vietato richiedere e ottenere crediti, sostenere spese, assumere impegni, aprire conti bancari, stipulare altri contratti o fare altre dichiarazioni di intenti vincolanti per conto o a nome della Società.

5.06 Impegno nella promozione personale

Indipendentemente dai suoi risultati, l’IVD è costantemente impegnato a promuovere l’acquisto di prodotti e servizi e la segnalazione di nuovi Clienti.

 

5.07 Obblighi verso la downline

 

Ogni IVD che sponsorizza un altro IVD deve aiutare il nuovo IVD in buona fede e istruirlo nell’attività della Società. È a vantaggio sia dell’IVD sponsor che della sua downline mantenere contatti e comunicazioni regolari tra di loro.

Gli IVD devono descrivere il Piano Compensi in modo veritiero e appropriato.  Non si possono fare affermazioni su guadagni passati, presenti o potenziali ai futuri IVD. Gli IVD non possono utilizzare il proprio guadagno o quello di altri IVD come esempio per garantire il successo di altri. In nessun momento l’IVD dovrà fornire informazioni sul proprio guadagno o sulle opportunità di guadagno con la Società. Le ricevute delle provvigioni non possono essere utilizzate a fini di commerciali. Gli IVD non possono garantire provvigioni o stimare i costi dell’attività per i futuri IVD.

 

Gli IVD dovranno astenersi dall’utilizzare parole, espressioni e/o immagini nei materiali di marketing e nelle presentazioni che possano implicare o alludere a guadagni facili o a guadagni basati sul reclutamento. Tali parole o espressioni vietate includono, a titolo esemplificativo:

  1. “Reddito residuale”;
  2. “Libertà finanziaria”;
  3. “Reddito da attività a tempo pieno”;
  4. “Investimento iniziale”;
  5. “Lascia il tuo lavoro e concentrati sull’essere un IVD a tempo pieno”;
  6. Dichiarazioni, foto e/o video di stili di vita estremi;
  7. Altre parole o espressioni simili che trasmettono tale intenzione e significato.

5.08 Tutela dell’Incaricato alla Vendita – Sponsorizzazione incrociata – Manipolazione dei bonus

(a) All’IVD attivo che per primo sponsorizza un nuovo IVD sarà assegnato il nuovo IVD in conformità al Piano Compensi e ai requisiti di collocamento all’interno della struttura prevista (Tutela dell’IVD), con data e ora di ricevimento da parte della Società della domanda d’iscrizione dell’IVD stesso. In caso d’iscrizione non corretta, la richiesta di modifica deve essere presentata ed eseguita entro 5 giorni lavorativi dalla data d’iscrizione, dopo di che la Società deciderà a sua esclusiva discrezione se modificare l’iscrizione. L’IVD la cui posizione è stata modificata non può nel frattempo sponsorizzare altri IVD. Se due IVD rivendicano lo stesso nuovo IVD sponsorizzato per loro, la Società prenderà in considerazione solo lo sponsor nominato nell’iscrizione iniziale.

(b) La Società avrà il diritto di cancellare dal proprio sistema tutti i dati personali, compreso l’indirizzo e-mail di un IVD sponsorizzato, qualora vengano restituiti alla Società eventuali invii promozionali, lettere o e-mail con la dicitura “non più a questo indirizzo”, “deceduto”, “non accettato”, “sconosciuto” o simili se lo sponsor e/o il nuovo IVD non corregga i dati errati del nuovo IVD nel ragionevole periodo di 14 giorni. Se la Società sostiene dei costi a causa di invii di documenti promozionali, corrispondenza e pacchi non recapitabili, ha il diritto di reclamare i costi, a meno che la non avvenuta consegna sia avvenuta non per colpa dell’IVD.

(c) Inoltre, è vietato sponsorizzare e tentare di farlo all’interno della Società. Per sponsorizzazione incrociata si intende l’acquisizione di un IVD che è già IVD della Società in un’altra downline o che ha avuto un accordo di collaborazione con la Società negli ultimi 12 mesi. A questo proposito è anche vietato utilizzare il nome del coniuge, parenti, nomi commerciali, società di capitali, società di persone, società fiduciarie o di altri terzi per eludere questa disposizione.

(d) La manipolazione dei bonus è vietata. Ciò include, in particolare, la sponsorizzazione di IVD che non svolgono l’attività per la Società (i cosiddetti “prestanome”), manipolando o influenzando in altro modo il posizionamento di nuovi IVD nella downline, così come le registrazioni multiple evidenti o mascherate, nella misura in cui ciò è proibito. A questo proposito, è anche vietato utilizzare il nome del coniuge, parenti, nomi commerciali, società di capitali, società di persone, società fiduciarie o di altri terzi per eludere questa disposizione. È inoltre vietato indurre terzi a promuovere la vendita o acquistare beni per ottenere una posizione migliore nel Piano Compensi o una qualifica richiesta, per manipolare il bonus di gruppo o comunque per provocare una manipolazione del bonus.

 

5.09 Clausola di concorrenza

(a) Gli IVD possono promuovere prodotti o servizi per altre società, incluse le società di Network Marketing che non siano concorrenti dirette della Società

(b) Nonostante l’autorizzazione di cui al paragrafo 1, al’IVD non è consentito distribuire prodotti o servizi di altre società ad altri IVD della Società.

(c) Nel caso in cui l’IVD sia attivo contemporaneamente per diverse società o società di Network Marketing, si impegna a organizzare la propria attività (oltre a quella della sua downline) in modo che non si verifichino alcuna connessione o commistione con la sua attività per l’altra società. In particolare, l’IVD non può offrire prodotti diversi da quelli della Società allo stesso tempo, nello stesso luogo o nelle immediate vicinanze o sulla stessa pagina Internet, pagina Facebook, altre piattaforme di social media o piattaforme Internet.

(d) All’IVD è inoltre vietato proporre ad altri IVD della Società di promuovere le vendite e l’attività di altre società.

 vendere altri prodotti.

(e) All’IVD è inoltre vietato stipulare qualsiasi accordo di collaborazione che violi qualsiasi altro accordo di collaborazione già stipulato con qualsiasi altra società e le cui clausole siano ancora in vigore.

(f) Se, in aggiunta alle sue attività per la Società, l’IVD collabora con un’altra società, è tenuto a segnalare le attività alla Società, specificando il nome e il tipo di attività ivi svolto.

5.10 Obbligo di non promuovere altri programmi di Network Marketing

All’IVD è vietato promuovere e/o vendere prodotti e servizi in concorrenza a quelli della Società o prodotti e servizi di altre società di Network Marketing. All’IVD è inoltre vietato promuovere o vendere prodotti e servizi di altre società ad altri IVD. Se l’IVD collabora contemporaneamente per diverse società che non sono concorrenti o altre società di Network Marketing, si impegna a organizzare la propria attività in modo che non sorga alcuna connessione o commistione con le sue diverse attività. All’IVD è vietato invitare altri IVD della Società a promuovere la vendita di altri prodotti o servizi. Agli IVD è inoltre vietato stipulare un accordo di collaborazione in violazione di qualsiasi altro accordo di collaborazione stipulato con altre società e le cui clausole siano ancora valide. La violazione di questa clausola costituisce una grave violazione del P&P e può portare alla sospensione immediata o addirittura alla cessazione dell’accordo di collaborazione dell’IVD ha commesso la violazione.

 

5.11 Violazione della sicurezza della Società

Tutti gli IVD sono responsabili del mantenimento dell’integrità della Società. Un IVD che, senza autorizzazione, “hackera”, danneggia, manomette o tenta di eseguire una qualsiasi delle suddette attività interferendo con il database della Società o con qualsiasi parte del sistema informatico della Società (hardware e software) senza autorizzazione, sarà soggetto alla rescissione dell’accordo di collaborazione   senza preavviso, e sarà anche responsabile per tutti i danni conseguenti, compresi i danni indiretti e le perdite causali alla Società. In particolare, l’IVD si impegna ad astenersi dalle seguenti azioni:

  • Spiare, divulgare o diffondere informazioni personali o riservate di altri Clienti, IVD o dipendenti della Società o comunque non rispettare la privacy di altri Clienti, IVD dipendenti o rappresentanti della Società;
  • Spiare, divulgare o diffondere informazioni riservate della Società;
  • Utilizzare qualsiasi contenuto proibito o illegale;
  • Sfruttare errori di programmazione (i cosiddetti bug);
  • Causare un carico eccessivo sui server;
  • Hacking o cracking, e promuovere o incoraggiare l’hacking o il cracking;
  • La distribuzione di software contraffatto e la promozione o l’incoraggiamento della distribuzione di software contraffatto;
  • Caricare file che contengono virus, trojan, worm o dati corrotti;
  • Utilizzare o distribuire programmi software “auto”, programmi software “macro” o altri programmi software “cheat utility”;
  • Modificare il server o qualsiasi parte di esso;
  • Utilizzare un software che consente il “data mining” o che in altro modo intercetti o raccolga informazioni relative al Servizio Internet;
  • Interferire con le trasmissioni da e verso i Server del Servizio e i Server del sito web;
  • Intrusione nei Service Server o nei Website Server.

5.12 Conformità alle norme di legge

Gli IVD sono tenuti ad osservare e a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e le direttive relative all’esercizio della loro attività di IVD.

Gli IVD sono informati che la Società non opera in nessun Paese diverso da quelli elencati sul sito web ufficiale della Società. Se un IVD sceglie di operare in un Paese che la Società non supporta, lo fa di propria iniziativa e a proprio rischio.

L’IVD è l’unico responsabile della ricerca, valutazione e rispetto di tutti i requisiti legali e normativi relativi alla corretta attività della sua Società nel Paese in questione (inclusi Agenti e Consulenti per ottenere le informazioni e l’assistenza necessarie) e la Società non ha alcun obbligo di assistere l’IVD in relazione a questa sua attività.

Il mancato rispetto delle leggi, norme e regolamenti applicabili nella conduzione delle attività di un IVD costituisce una violazione grave delle P&P e può comportare l’immediata sospensione o addirittura la cessazione dell’IVD. L’IVD sarà inoltre responsabile di tutti i danni e le perdite subite dalla Società a seguito della violazione di questa clausola.

 

 

5.14 Lealtà verso la Società

Un IVD deve essere leale alla Società in ogni momento e non farà nessuna dichiarazione scritta, verbale o di altro tipo, denigratoria o illegale, in merito alla Società, ai suoi prodotti, all’accordo dio collaborazione e di guadagno o agli IVD. L’IVD deve rispettare le direttive della Società in ogni momento.

 

5.15. Altri obblighi

(1) Nello svolgimento della propria attività, l’IVD non deve affermare o dare l’impressione di agire per conto o a nome della Società e non deve creare l’impressione di essere dipendente o vincolato da direttive della Società.

(2) L’IVD è tenuto a proteggere le sue password personali e i suoi ID di accesso contro l’accesso da parte di terzi.

(3) All’IVD è vietato violare i diritti di terzi, molestare terzi o violare in altro modo la legge applicabile. In particolare, all’IVD non è consentito fare dichiarazioni sleali, false o fuorvianti (ad esempio, indicazioni mediche o sanitarie vietate) per gli integratori alimentari, su prodotti e servizi della Società o del sistema di promozione delle vendite della Società.

(4) Tutte le spese di viaggio, spese generali, spese d’ufficio, spese telefoniche o qualsiasi altra spesa sono a carico dell’IVD.

(5) Nelo svolgimento della propria attività l’IVD non ha il diritto di citare marchi di concorrenti o altre società come con termini negativi, degradanti o altrimenti illegali, né di definire altre società come negative, degradanti o altrimenti illegali per cercare di sponsorizzare IVD di altre società.

(6) Le manipolazioni dei bonus sono proibite. Ciò include in particolare, la sponsorizzazione di IVD che non svolgono realmente attività (i cosiddetti “prestanome”), così come le sponsorizzazione multiple manifeste o occulte. A questo proposito, è anche vietato utilizzare il nome del coniuge, di parenti, di nomi commerciali, di società di persone, di società fiduciarie o di altri terzi per eludere questa disposizione.

(7) Le modifiche ai dati anagrafici dell’IVD devono essere immediatamente comunicate alla Società.

 

 

6) Provvigioni e bonus

 

6.01 Qualifiche per provvigioni e/o bonus

Per ricevere provvigioni e/o bonus L’IVD deve essere attivo e rispettare la Lettera d’Incarico, le Condizioni Generali, le P&P e il Piano Compensi e pagare la quota annuale. Finché un IVD è idoneo a ricevere provvigioni e/o bonus nell’ambito del Piano Compensi, la Società pagherà le provvigioni i e/o bonus agli IVD secondo il Piano Compensi in vigore. Per una spiegazione dettagliata dei benefici, della struttura delle provvigioni e/o dei bonus e dei relativi requisiti, gli IVD dovranno prendere atto e seguire il Piano Compensi.

Le provvigioni e/o i bonus sono pagati SOLO in base alla promozione delle vendite dei prodotti della Società. Non saranno pagate provvigioni o bonus per l’acquisto di materiali, documenti commerciali, il business planner, portfolio prodotti o per la semplice sponsorizzazione di altri IVD e/o Clienti.

Per ricevere provvigioni sulle vendite promosse, l’IVD deve iscriversi presso la Società. A tal fine, l’IVD deve compilare in modo veritiero e completo l’apposito modulo d’iscrizione, che deve essere ricevuto e accettato dalla Società prima della fine del periodo provigionale in cui avviene la promozione della vendita andata a buon fine. Le provvigioni e/o i bonus saranno calcolati con riferimento ad ogni singolo TC. Un IVD può avere più di un (1) TC. Per i dettagli sull’acquisto di TC aggiuntivi e sul collocamento dei TC, si veda il Piano Compensi (vedere Appendice 1)

6.02 Periodo Provvigionale

Un Periodo di Provvigionale è il periodo durante il quale le provvigioni sono calcolate e pagate sulla base delle vendite promosse con successo della settimana precedente. Inizia il venerdì alle 17:01 (ora CET) e termina il venerdì alle 16:59 (ora CET). Tuttavia, le provvigioni sono calcolate giornalmente dal lunedì al venerdì solo alla fine della giornata. Tutte le transazioni o i BV maturati da un IVD il sabato e la domenica saranno considerate maturate il lunedì successivo ai fini del calcolo delle provvigioni e/o dei bonus. Tuttavia, le provvigioni guadagnate e i BV accumulati, che includono le promozioni di vendita locali, saranno collocate in un Periodo Provvigionale diverso in base al direttive locali.

 

6.03 Aggiustamenti di provvigioni e/o bonus

Gli IVD ricevono provvigioni, bonus e altri eventuali benefici previsti dal Piano Compensi basato sulle vendite promosse e andate a buon fine. Se un prodotto viene restituito alla Società per un rimborso, o la transazione non è andata a buon fine, le provvigioni, i bonus e/o altri benefici attribuibili a tali vendite saranno dedotti dalle provvigioni nel periodo in cui avviene la restituzione e dalle provvigioni successive fino a quando le provvigioni, i bonus e/o gli altri benefici non saranno stati completamente liquidati. La Società può anche effettuare un rimborso addebitando il conto delle provvigioni e compensandolo con il pagamento delle provvigioni successive. L’IVD accetta espressamente la suddetta liquidazione da parte della Società.

In alternativa, se la Società ha già pagato provvigioni e/o bonus a un IVD per un prodotto restituito, la Società può chiedere all’IVD di rimborsare tali provvigioni e/o bonus invece di compensarli con provvigioni future, e l’IVD sarà obbligato a rimborsare tali provvigioni e/o bonus alla Società.

 

6.04 Riepilogo dei compensi

La Società si riserva il diritto di addebitare una ragionevole commissione per l’emissione di una versione elettronica o cartacea del Riepilogo dei Compensi, se richiesto dall’IVD.

 

6.05 Pagamento della provvigione

 

Tutte le provvigioni e/o i bonus guadagnati da un IVD sono visualizzati nel suo QAccount. L’IVD può richiedere alla Società di versare le proprie provvigioni sul proprio conto bancario, che deve essere intestato all’IVD, se non diversamente concordato per iscritto, e l’IVD dovrà pagare una ragionevole commissione stabilita dalla Società per l’elaborazione. Tutte le provvigioni e/o i bonus che un IVD guadagna saranno accreditati direttamente sul suo conto bancario registrato e avverranno su base settimanale.

 

6.06 Regole per gli ordini inevasi

La Società spedirà rapidamente tutti i prodotti disponibili a magazzino. Tutti i prodotti fuori stock (a meno che non siano stati ritirati dal mercato) saranno aggiunti al back order e spediti al ricevimento del nuovo stock. Agli IVD della upline saranno pagate le provvigioni alla consegna del backorder, a meno che non siano stati informati del ritiro del prodotto dal mercato. Il back order può essere annullato su richiesta del Cliente o dell’IVD

 

6.07 Set off

La Società ha il diritto di compensare eventuali passività di un IVD nei confronti della Società con le sue provvigioni i e/o bonus.

7) Durata dell’accordo di collaborazione. Cessazione ordinaria, sospensione, cessazione straordinaria e altre forme di cessazione dell’accordo di collaborazione.

 

7.01 Avviso ordinario di recesso

L’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) è stipulato a tempo indeterminato e può essere risolto dall’IVD con un preavviso scritto di trenta (30) giorni alla Società.

La risoluzione diventerà effettiva al ricevimento di tale notifica da parte della Società.

 

7.02 Sospensione

In caso di violazione delle disposizioni della Lettera d’Incarico, delle P&P, del Piano Compensi e/o di altri documenti e direttive rilevanti della Società, l’IVD può essere temporaneamente sospeso ai sensi del § 15 delle Condizioni d’Uso. Se la Società decide la sospensione, la Società informerà l’IVD per iscritto della decisione, del motivo e della data di entrata in vigore della sospensione, nonché delle azioni necessari per revocare la sospensione sotto forma di avviso ai sensi del § 11 paragrafo (1) delle Condizioni d’Uso. La notifica della sospensione deve essere inviata all’indirizzo dell’IVD registrato presso la Società in conformità alle disposizioni di notifica delle P&P. La sospensione è permanente se è dovuta ad una cessazione straordinaria. Qualora l’IVD richieda la revisione della decisione, dovrà presentare una richiesta scritta alla Società entro quindici (15) giorni dalla notifica della sospensione temporanea o della sospensione permanente e cessazione straordinaria. La Società riesaminerà la propria decisione e notificherà per iscritto la propria decisione all’IVD entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta dell’IVD. La Società non rivedrà ulteriormente la propria decisione una seconda volta. La Società può intraprendere alcune azioni durante il periodo di sospensione temporanea, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

(a) Proibire all’IVD di agire in qualità di IVD o di utilizzare qualsiasi marchio e/o materiale di proprietà della Società;

(b) Trattenere eventuali provvigioni e/o bonus dovuti all’IVD durante il periodo di sospensione;

(c) Vietare all’IVD di acquistare servizi e prodotti dalla Società;

(d) Proibire all’IVD di sponsorizzare nuovi IVD, di contattare gli IVD attivi o di partecipare alle riunioni degli IVD;

(e) Se la Società stabilisce a sua esclusiva discrezione che il motivo della violazione persiste e non è stato risolto in modo soddisfacente, o si verifica un’altra violazione identica o simile che coinvolge l’IVD sospeso, l’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) dell’IVD sospeso può essere revocato per giusta causa.

 

7.03 Cessazione straordinaria

La Società si riserva il diritto di rescindere l’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) per giusta causa. Un motivo importante sarà in particolare una violazione di una delle disposizioni della Lettera d’Incarico, delle P&P, delle Condizioni Generali, del Piano Compensi e/o di altri documenti e direttive rilevanti della Società e/o delle disposizioni di legge, se l’IVD non rispetta l’obbligo di correggere la violazione in tempo utile nonostante uno specifico avvertimento e la fissazione di una scadenza o se la stessa o una simile violazione si verifica nuovamente in un momento successivo dopo che la violazione di uno degli obblighi è stata eliminata. In caso di violazione particolarmente grave di una delle disposizioni delle Lettera d’Incarico, delle P&P, delle Condizioni Generali, del Piano Compensi e/o di altri documenti e direttive rilevanti della Società e/o delle disposizioni di legge, e l’IVD non rispetta l’obbligo di correggere la violazione nei tempi previsti, la Società avrà il diritto di rescindere l’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) senza preavviso. Il diritto alla rescissione straordinaria non pregiudica ulteriori rivendicazioni. Se l’IVD desidera ricorrere la rescissione straordinaria, dovrà presentare una richiesta scritta alla Società entro quindici (15) giorni dal ricevimento della rescissione straordinaria. Se un IVD presenta tale richiesta scritta nei tempi previsti, la Società riesaminerà la propria decisione e notificherà all’IVD l’esito della revisione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. La Società non riesaminerà ulteriormente la sua decisione. Se la decisione di rescissione non viene revocata, la decisione di rescissione straordinaria rimarrà in vigore alla data specificata nella lettera di rescissione originale.

 

7.04 Effetti delle dimissioni, della sospensione e della rescissione

Alla cessazione dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico), l’ex IVD cesserà di agire in qualità di IVD della Società e cesserà di utilizzare qualsiasi materiale recante i marchi di fabbrica, i marchi di servizio, i nomi commerciali, i cartelli, le insegne, le etichette, la cancelleria o la pubblicità della Società per o relativi a prodotti, piani o programmi della Società. Non ha il diritto di richiedere benefici e provvigioni iai sensi della Lettera d’Incarico, delle P&P e/o del Piano Compensi né di richiedere un compenso per la rescissione dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico), in quanto non è un Agente di Commercio. Immediatamente dopo la rescissione dell’accordo di collaborazione, l’IVD rimosso dovrà:

(a) adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per proteggere le informazioni riservate della Società. La Società avrà il diritto di richiedere il risarcimento per eventuali danni, costi e/o spese sostenute dalla Società a seguito della cessazione straordinaria l’accordo di collaborazione con le provvigioni eo bonus maturati dall’IVD.

(b) Nel caso in cui la Società abbia eccezionalmente consentito l’uso di domini Internet e indirizzi e-mail contenenti il nome della Società o un marchio, una ragione sociale o un titolo di lavoro, questi non potranno più essere utilizzati dopo la rescissione del contratto e dovranno – per quanto riguarda i domini Internet – essere ceduti alla Società a fronte del pagamento dei costi di trasferimento.

 

7.05 Reiscrizione

Dopo la cessazione dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico), un nuovo accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) può essere stipulato solo con la richiesta di sottoscrizione un nuovo accordo di collaborazione e dopo che sia trascorso un periodo di almeno 12 mesi, a meno che l’accordo di collaborazione non sia stato straordinariamente rescisso dalla Società. L’accettazione di una nuova richiesta da parte di un IVD rimosso è a sola discrezione della Società.

 

7.06 Cessazione per decesso

L’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) si conclude al più tardi con il decesso del Rappresentante (nota 9.01 per l’eredità)

8) Trasferimento della Lettera d’Incarico

 

8.01 Acquisizione o cessione di una Lettera d’Incarico

  1. Salvo quanto espressamente stabilito nel presente documento, un IVD non può vendere, cedere o trasferire in altro modo il suo accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) o qualsiasi altro diritto in tal senso ad un altro IVD o a qualsiasi persona senza l’approvazione scritta della Società.

  1. La Società non approverà in generale una richiesta di vendita, cessione o trasferimento in altro modo del suo IVD se non in circostanze molto particolari da determinare caso per caso.

  1. In casi eccezionali, l’IVD invierà la sua richiesta scritta alla Società insieme ai seguenti documenti giustificativi:

  1. il contratto di cessione dell’IVD che deve essere debitamente firmato dal cedente e dal cessionario e deve contenere almeno, ma non solo, informazioni sull’identità di entrambe le parti, il prezzo di cessione e la data prevista per la cessione;
  2. la lettera di consenso debitamente firmata dal referente del cedente;
  • una copia dei documenti di identificazione del cedente, del cessionario e del referente del cedente; e
  1. qualsiasi altro documento richiesto dalla Società a sua esclusiva e totale discrezione.

  1. d) Una commissione per i costi amministrativi sostenuti dalla Società sarà addebitata al cedente al momento della presentazione di una richiesta alla Società ai sensi della clausola 8.01 (c) non rimborsabile a prescindere dal fatto che la richiesta sia stata accolta o meno.

8.02 Aggirare le direttive

Qualora si determini, a discrezione della Società, che un accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) sia stata trasferita con il tentativo di aggirare il rispetto del Lettera d’Incarico, delle P&P e/o del Piano Compensi e delle Condizioni Generali, il trasferimento sarà dichiarato nullo. La Società può, a sua esclusiva discrezione, intraprendere le azioni appropriate, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) dell’IVD che ha effettuato il trasferimento.

9) Trasferimento in caso di decesso, divorzio

 

9.01 Morte e successione

L’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) può essere ereditato nel rispetto delle disposizioni di legge. In linea di principio, un nuovo accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) deve essere stipulato con l’erede o gli eredi entro 6 mesi che subentrerà/subentreranno nei diritti e negli obblighi del defunto. Il decesso deve essere documentato da un certificato di morte. Se esiste un testamento sull’eredità dell’accordo di collaborazione, il testamento deve essere presentato in copia autenticata del testamento. Dopo la scadenza inutilizzata del termine di sei mesi, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo di collaborazione vengono trasferiti alla Società. In via eccezionale, il termine di 6 mesi è prorogato di un periodo ragionevole se fosse sproporzionatamente breve per l’erede o gli eredi nel caso specifico. Gli eredi hanno diritto a rilevare la downline dell’IVD deceduto e hanno diritto a tutte le provvigioni, bonus e altri benefici maturati dopo il decesso dell’IVD, nonché a tutti i diritti e/o obblighi di un IVD della Società.

9.02 Scioglimento di una collaborazione

In caso di risoluzione dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico), la collaborazione si considera automaticamente terminata dopo 30 giorni, a meno che la Società non riceva un accordo valido ed esecutivo sulla struttura firmato da tutti i Partecipanti entro trenta (30) giorni dalla notifica della risoluzione dell’accordo di collaborazione.  

 

9.03 Matrimonio e divorzio

Nel caso in cui due IVD appartenenti a due differenti downline ti si sposino o stipulino un’unione civile registrata, essi possono mantenere la propria struttura. Sono anche autorizzati a fondere le loro strutture in un’unica struttura, ma non possono trasferire o modificare le posizioni dei TC. Se una coppia chiede di creare un unico accordo di collaborazione con entrambi gli IVD come proprietari e dovessero in seguito separarsi o divorziare, la Società continuerà a pagare le provvigioni come prima del divorzio o della separazione fino a quando la Società non riceverà una comunicazione scritta firmata e autenticata da entrambe le parti o un’ordinanza del tribunale che determini le modalità di pagamento delle future provvigioni.

In caso di controversia interna sulle conseguenze della separazione o di altra risoluzione dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) presso la Società ai sensi delle Clausole 9.01, 9.02, 9.03, la Società si riserva il diritto di rescissione straordinaria qualora tale controversia comporti una negligenza degli obblighi degli IVD, una violazione di tali obblighi, una violazione della legge in vigore o un onere irragionevole per la downline o la upline.

 

 

10) Informazioni sulla proprietà

 

10.01 Informazioni riservate

Durante il periodo di validità dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico), la Società può divulgare agli IVD informazioni riservate, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati della downline, elenchi di Clienti, informazioni sui Clienti preparate dalla Società o per conto della Società dagli IVD (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati, profili di Clienti e IVD e informazioni sull’acquisto di prodotti), elenchi di IVD, informazioni su produttori e fornitori, rapporti commerciali, rapporti sulle provvigioni o sulle vendite e altre informazioni finanziarie e commerciali che la Società può indicare come riservate. Tutte queste informazioni (sia in forma scritta che elettronica) sono informazioni riservate e segreti commerciali di proprietà della Società e saranno divulgate agli IVD in via strettamente confidenziale in base alla necessità di esserne a conoscenza esclusivamente per l’uso durante e allo scopo di svolgere l’attività dell’IVD. Gli IVD faranno del loro meglio per mantenere tali informazioni riservate e non divulgheranno tali informazioni a terzi né utilizzeranno tali informazioni per scopi diversi da quello di rappresentare direttamente o indirettamente un IVD e, successivamente, in relazione alla Società. Gli IVD non possono utilizzare le informazioni per competere con la Società o per qualsiasi scopo diverso dalla promozione dei programmi della Società e dei suoi prodotti e servizi. Tale obbligo di riservatezza permane per un periodo di 5 anni dopo la rescissione dell’accordo di collaborazione. Con la rescissione dell’acordo di collaborazione, gli IVD devono cessare di utilizzare le informazioni riservate e restituirle alla Società.

 

10.02 Rapporti

La Società si adopererà per fornire all’IVD informazioni precise, quali rapporti sulle attività della downline, sulle vendite personali e di gruppo (o parte di esse) e sulle attività di sponsorizzazione della downline. Tuttavia, l’accuratezza delle informazioni dipende da vari fattori come la possibilità di errori umani e tecnici, la completezza e la tempestività degli ordini, il rifiuto di pagamenti con carta di credito e assegni elettronici, i prodotti resi e le note di addebito di ritorno per carte di credito e assegni elettronici, senza garanzia da parte della Società o della persona che compila o trasferisce le informazioni.

 

  • Uso del nome della Società, del logo o dei nomi commerciali, ecc.

  1. Il nome commerciale, il logo, i marchi, i titoli di lavoro, i nomi dei prodotti, le brochure, i cataloghi, i materiali di vendita, i contratti e la formazione, la documentazione, gli audio e video, le presentazioni o gli eventi e gli altri materiali della Società sono di proprietà della Società in tutto il mondo e la Società mantiene la proprietà o la licenza esclusiva di tutti i contenuti. Gli IVD non possono, in nessuna circostanza, rendere disponibili al pubblico, riprodurre o distribuire versioni prodotte privatamente di tali materiali.

  1. Gli IVD non possono utilizzare il nome commerciale, il logo, i marchi di fabbrica, i marchi, le marche, i titoli di lavoro, i nomi dei prodotti della Società, in alcun modo, incluso, ma non limitato a, come proprio marchio. Gli IVD non possono utilizzare alcun dominio Internet (ad eccezione di quanto consentito dalla Società a sua esclusiva discrezione), indirizzo e-mail, il nome in Facebook, e altri social media o altro pseudonimo che contenga l’emblema della Società nella stessa o simile connotazione e forma.

  1. La protezione del marchio è riservata alla Società. Oltre alle leggi applicabili in materia di proprietà intellettuale, il seguente elenco di nomi non è disponibile per l’uso da parte degli IVD come propri marchi: QI Ltd, QI Holdings Ltd, QI, QuestNet Ltd, QN Europe Sales & Marketing Limited, GoldQuest International Ltd, Quest Vacation International Ltd, QVI, Gold, Gold Team, GQI, V-Team, The V, VTI, Bank, Gold Rush, Legal, GITA, RYTHM, R. Y.T.H.M. o RYTHM Asia, Prana Resort, JR Mayer Collection, Qatana, Amezcua Wellness, Cimier, Qplus, Q-Shoppe, QuEX, Bonvo, Q Lifestyle, Vijayaratnam Foundation, Copy Ques e tutti gli altri marchi delle società del Gruppo QI. Questi marchi non possono essere utilizzati dagli IVD nelle loro attività commerciali come parte dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) o sul loro sito web personale e/o indirizzi e-mail e/o come marchi nei social media.

Lo stesso vale per l’URL (Universal Resource Locator = indirizzo web) e per il nome di dominio o sottodominio di un sito web.

  1. Inoltre, l’applicazione di marchi propri, titoli di opere o altri diritti di proprietà è vietata qualora questi contengano un marchio registrato o altrimenti protetto, un nome di prodotto, un titolo di opere o un nome commerciale della Società registrato in un altro Stato. Il divieto di cui sopra si applica sia ai segni e alle merci identici e simili.

 

10.04 Restrizioni del copyright

Quando promuovono prodotti e servizi della Società, gli IVD devono rispettare le restrizioni d’uso e la protezione del copyright stabilite dal produttore. Nessun IVD può registrare riunioni, conferenze, corsi di formazione o eventi della Società (incluse le tele-video-conferenze) con dispositivi video e/o audio senza il previo consenso scritto della Società.

 

10.05 Riservatezza dell’Incaricato alla Vendita

I rapporti commerciali della Società con i suoi produttori e fornitori sono riservati. Gli IVD non possono, direttamente o indirettamente, parlare o contattare nessuno dei produttori o fornitori della Società, ad eccezione degli eventi sponsorizzati dalla Società in cui i produttori e fornitori partecipano su invito della Società.

 

 

11) Promozione dell’attività dell’Incaricato alla Vendita

 

11.01 Materiale promozionale e pubblicitario

L’uso, la produzione e la distribuzione di documenti di vendita propri, pagine Internet proprie, brochure proprie di prodotti, etichette di prodotti o altri media e materiale pubblicitario e di comunicazione prodotti in modo indipendente non sono consentiti all’IVD. È vietato pubblicizzare i prodotti e servizi della Società attraverso siti web propri o di terzi e la pubblicità è consentita solo attraverso i siti web ufficiali della Società. Nel caso in cui l’IVD pubblicizzi i prodotti e i servizi della Società su altri mezzi di comunicazione Internet come i social media (ad esempio Facebook), i blog online o le chat room, può pubblicizzare solo le informazioni ufficiali fornite dalla Società. Agli IVD è sempre vietato vendere o distribuire in altro modo i propri documenti di marketing e/o di promozione vendita ad altri IVD di QNEurope.

 

11.02 Nessuna dichiarazione sui guadagni

All’IVD è vietato rendere pubblici a terzi le sue opportunità di guadagno o informazioni sulle sue provvigioni, soprattutto se in relazione ad attività di comunicazione e promozione, per cui è particolarmente vietato garantire il guadagno utilizzando il proprio riepilogo provvigionale per dimostrare il proprio successo o il successo di un terzo. C’è invece sempre l’obbligo di far notare espressamente al potenziale IVD nell’ambito dei colloqui preparatori che il raggiungimento di un guadagno è possibile solo attraverso un’attività intensa e continua.

 

11.03 Titolo dell’Incaricato alla Vendita

Gli IVD possono presentarsi solo come “Incaricato alla Vendita indipendente di QNEurope”. Le homepage su Internet, la cancelleria, i biglietti da visita, le scritte sulle auto, la pubblicità, il materiale pubblicitario e simili devono identificare l’IVD come l’unico responsabile; l’IVD deve inoltre utilizzare le parole” Incaricato alla Vendita indipendente di QNEurope”. Si può fare riferimento al relativo livello raggiunto dall’IVD in quel momento, ad esempio, come ” Incaricato alla Vendita indipendente di QNEurope Gold Star”.

  • 04 Cancelleria e biglietti da visita
    1. Possono essere utilizzate solo le versioni grafiche e le formulazioni approvate dalla Società.

  1. Senza il consenso scritto dell’Ufficio Legale della Società, gli IVD non possono “creare” la propria cancelleria, biglietti da visita o grafica su carta intestata con il nome commerciale o i marchi della Società.

  1. Gli IVD non possono includere l’indirizzo, il numero di telefono o l’indirizzo e-mail di qualsiasi ufficio della Società o delle sue affiliate sui biglietti da visita, sulla carta da lettere o sulla cancelleria. È consentito solo l’uso della versione grafica e del testo approvati della Società.

11.05 Pubblicità sui media

La pubblicità nei media elettronici e nei mass media è consentita solo in misura limitata. L’IVD non può pubblicizzare i prodotti e i servizi QNEurope TV, TV via cavo, radio, radio, giornali, e-mail o altre forme di media elettronici o mass media senza previa autorizzazione scritta. L’autorizzazione può essere negata a discrezione di QNEurope senza alcuna giustificazione.

 

11.06 Elenchi telefonici

Gli IVD non possono utilizzare dati e materiali della Società per promuovere i propri numeri di telefono, di fax e e-mail su materiali non prodotti o approvati dalla Società senza il preventivo consenso scritto dell’Ufficio Legale della Società.

 

11.07 Interviste

Gli IVD non possono, senza previo consenso scritto della Società, rilasciare interviste a radio, televisione, giornali, riviste o in eventi, spettacoli, conferenze pubbliche o rilasciare dichiarazioni ai media sulla Società, i suoi prodotti e servizi e la sua attività, senza previo consenso scritto della Società. Tutte le richieste dei media devono essere indirizzate alla Società.

 

11.08 Approvazione

Nessuna affermazione fornita da un funzionario della Società o da terzi può ritenersi affidabile se non è stata rilasciata come dichiarazione ufficiale della Società.

 

11.09 Comunicazione indipendente

Gli IVD sono tenuti, nel loro stesso interesse, a fornire alle loro downline informazioni, supporto e istruzioni. Tuttavia, quando comunicano con le loro downline, gli IVD devono evidenziare la distinzione tra la loro comunicazione personale e la comunicazione ufficiale della Società.

 

11.10 Esposizione dei prodotti

 

I prodotti della Società possono essere presentati e/o promossi dagli IVD in un incontro personale, a casa, attraverso eventi di rete online o in riunioni online nell’ambito della legge applicabile. I prodotti possono essere presentati dagli IVD anche in occasione di fiere ed esposizioni. Tuttavia, il prerequisito è sempre la garanzia di uno standard di presentazione che non vada a scapito dello standard e immagine della Società. La condizione è che l’IVD non possa offrire prodotti concorrenti in queste fiere ed esposizioni

 

11.11 Prodotti e servizi

Gli IVD non possono fare nessuna affermazione o dichiarazione o offrire garanzie in relazione ai prodotti della Società, se non quelli espressamente approvati in anticipo e per iscritto dalla Società o contenuti nei documenti informativi della Società, come ad esempio le P&P.

 

11.12 Spamming

Lo spamming, tramite e-mail, fax, SMS o altra comunicazione elettronica senza il consenso del destinatario e l’uso di sistemi di chiamate telefoniche automatiche sono vietati.

 

11.13 Conservazione dei dati

La Società invita tutti gli IVD a mantenere una documentazione completa e accurata di tutte le loro attività commerciali in osservanza delle leggi locali.

 

11.14 Conformità giuridica

Qualsiasi documento, materiale o presentazione utilizzata da un IVD durante la promozione dell’attività commerciale, dei prodotti e/o del Piano Compensi della Società deve rientrare nei diritti dell’IVD applicati nel Paese dove si svolge l’attività. L’IVD deve garantire che tutte le dichiarazioni o dimostrazioni effettuate siano effettivamente consentite dalla legge nel suo Paese.

Se è richiesta una licenza speciale o una qualifica professionale in una particolare località per fare tali dichiarazioni o per condurre tali presentazioni o attività legalmente, è responsabilità del Rappresentante ottenere la licenza, la qualifica o il permesso richiesti.

11.15 Accordo di indennità

L’IVD indennizzerà la Società, i suoi azionisti, amministratori, dipendenti e IVD prima richiesta della Società, dalla responsabilità emergente da qualsiasi reclamo da parte di terzi per qualsiasi violazione da parte dell’IVD di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico), delle P&P, Piano Compensi, Condizioni Generali o di qualsiasi altra direttiva o altra violazione da parte dell’IVD di qualsiasi legge applicabile. In particolare, l’IVD si impegna a tale riguardo ad assumersi tutti i costi, in particolare le spese legali, le spese processuali e i danni, nonché le spese processuali e legali, sostenuti dalla Società o da altri soggetti summenzionati a tale riguardo.

12) Sponsorizzazione internazionale (definizione)

12.01 Definizione della Sponsorizzazione internazionale

La Sponsorizzazione internazionale è un’opportunità offerta a un IVD di sponsorizzare nuovi IVD anti per la sua downline non solo nel Paese in cui l’IVD è registrato, ma anche in altri Paesi dove la Società opera con una propria attività commerciale.

13) Dichiarazione di decadenza

Tutti i reclami derivanti dal presente accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) cadono in prescrizione per entrambe le parti entro 6 mesi. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di scadenza del reclamo, nel momento in cui il reclamo sorge, o il reclamo diventa identificabile. Restano valide le disposizioni di legge che prevedono un termine di prescrizione più lungo.

 

14) Protezione dei dati personali

 

Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento

QNEUROPE ITALIA SRL in qualità di ‘Titolare del Trattamento’ dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del art. 28 Reg. UE 2016/679, con il presente atto

NOMINA

Venditore Esterno, nella figura del suo legale rappresentante pro tempore,

Recapito del Responsabile:

 

Partita IVA o Codice Fiscale:

Le parti riconoscono e concordano come segue l’oggetto e le finalità del trattamento da parte del Responsabile.

  • Vendite

Responsabile per i seguenti trattamenti:

 

Gestione delle vendite

 

Dati Comuni:

codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

 

Finalità del Trattamento:

 

Venditore esterno

 

Interessati al trattamento

 

Categorie di interessati:

clienti

potenziali clienti

referenti presso aziende Clienti

Il Responsabile dichiara di aver preso visione dei compiti assegnatigli  e di essere a conoscenza delle disposizioni di legge contenute nel Reg.to Europeo 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi inerenti al proprio mandato: si impegna pertanto ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione di tali norme.

Per accettazione

Venditore Esterno

Al l egat o 1

 

Compiti del responsabile

 

  1. Termini relativi al Trattamento dei Dati

1.1. Nel corso della fornitura dei Servizi e / o dei Prodotti al TITOLARE in conformità all’Accordo principale, il RESPONSABILE può trattare i dati personali per conto del TITOLARE secondo i termini del presente Documento.

1.2. Nella misura richiesta dalle Leggi sulla Protezione dei Dati applicabili, il RESPONSABILE dovrà ottenere e mantenere tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali inerenti al presente accordo.

1.3. Il Responsabile manterrà tutte le misure tecniche e organizzative per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente accordo ed altri eventuali allegati.

  1. Comunicazione dei Dati

2.1. Il Responsabile al Trattamento tratta i Dati personali del Titolare del Trattamento solo ai fini dell’esecuzione dell’incarico ricevuto. Il Responsabile del Trattamento non deve trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i Dati personali del Titolare del Trattamento o divulgare o consentirne la divulgazione a terzi se non in conformità alle istruzioni documentate del Titolare del Trattamento, a meno che il trattamento non sia richiesto dall’UE e/o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile e/o una qualsiasi legislazione anche sovranazionale a cui è soggetto il Responsabile. Il Responsabile del Trattamento dovrà, nella misura consentita da tali leggi, informare il Titolare del Trattamento di tali requisiti legali prima di trattare i Dati Personali e attenersi alle istruzioni del Titolare del Trattamento per ridurre al minimo, per quanto possibile, l’ambito della divulgazione.

  1. Affidabilità e Non–Divulgazione

3.1. Il Responsabile del Trattamento adotterà misure ragionevoli per garantire l’affidabilità di qualsiasi persona autorizzata che possa avere accesso ai dati personali interessati al trattamento,

3.2. Il Responsabile del Trattamento garantisce che tutte le Persone Autorizzate:

3.2.1 Siano informati della natura confidenziale dei Dati personali trattati per conto del Titolare del Trattamento e siano a conoscenza degli obblighi del Responsabile del Trattamento;

3.2.2 Siano in possesso di formazione / certificazioni appropriate in relazione al GDPR o qualsiasi altra formazione / certificazione richiesta dal Titolare del Trattamento;

3.2.3 Siano soggetti a impegni di riservatezza o obblighi professionali o normativi di riservatezza;

3.2.4 Siano soggetti all’autenticazione dell’utente e alle procedure di accesso quando accedono ai Dati personali del Titolare del Trattamento in conformità al presente Accordo, all’Accordo Principale e alle Leggi sulla Protezione dei Dati applicabili.

  1. Sicurezza

4.1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del Trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

4.1.1 la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

4.1.2 la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

4.1.3 la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali del Titolare del Trattamento in caso di incidente fisico o tecnico;

4.1.4 una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

4.2. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, il Responsabile del Trattamento tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

  1. Catena di Responsabilità

5.1. A partire dalla Data di Validità del Presente accordo, il Titolare del Trattamento autorizza il Responsabile del Trattamento a coinvolgere altri Responsabili. Il Responsabile del Trattamento si impegna a comunicare i dati solamente dietro consenso scritto del Titolare del Trattamento.

5.2. il Responsabile del Trattamento dovrà:

5.2.1 Fornire al Titolare del Trattamento i dettagli completi sul trattamento dei dati da parte di altri Responsabili.

5.2.2 Effettuare un’adeguata due diligence su ciascun responsabile aggiunto per garantire che possa fornire il livello di protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento, incluse, ma non limitatamente a, sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative appropriate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e il presente Accordo.

5.2.3 Su richiesta, il Responsabile del Trattamento dovrà fornire al Titolare del Trattamento una copia dei suoi accordi con altri Responsabili, per la sua revisione.

5.2.4 Se e quando tale contratto comporti il trasferimento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento al di fuori del Unione Europea, incorporare le clausole di riservatezza o qualsiasi altro meccanismo attuato per garantire l’adeguata protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento trasferiti.

5.2.5 Rimanere pienamente responsabile nei confronti del Titolare del Trattamento per qualsiasi mancanza da parte di ciascun altro Responsabile nell’adempiere ai propri obblighi in relazione al trattamento dei Dati personali del Titolare del Trattamento.

  1. I Diritti degli Interessati

6.1. Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile del Trattamento assisterà il Titolare del Trattamento implementando le misure tecniche e organizzative appropriate, se e quando possibile, per l’adempimento dell’obbligo del Titolare del Trattamento di rispondere alle richieste degli interessati di esercitare i propri diritti come stabilito nel GDPR dell’UE.

6.2. Il Responsabile del Trattamento dovrà informare tempestivamente il Titolare del Trattamento se riceve una richiesta da un interessato, dall’Autorità di controllo e / o altra autorità competente ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati applicabili in relazione ai Dati Personali del Titolare del Trattamento.

6.3. Il Responsabile del Trattamento dovrà cooperare come richiesto dal Titolare del Trattamento per consentire:

6.3.1 La fornitura di tutti i dati richiesti dal Titolare entro un ragionevole periodo di tempo specificato dal Titolare in ciascun caso, comprese le informazioni complete e le copie del reclamo, della comunicazione o della richiesta e qualsiasi Dato Personali che il Titolare del Trattamento conserva relativo a un Interessato.

6.3.2 Ove applicabile, fornire l’assistenza richiesta dal Titolare del Trattamento per consentirgli di soddisfare la relativa richiesta entro i termini prescritti dalla Legge.

6.3.3 Implementare eventuali misure tecniche e organizzative aggiuntive che possano essere ragionevolmente richieste dal Titolare del Trattamento per consentire di rispondere in modo efficace a reclami, comunicazioni o richieste pertinenti.

  1. Violazione dei Dati Personali

7.1. Il Responsabile del Trattamento dovrà inviare una notifica al Titolare del Trattamento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) ore dall’essere venuto a conoscenza o aver ragionevolmente sospettato di una violazione dei dati personali. Il Responsabile del Trattamento fornirà al Titolare del Trattamento informazioni sufficienti per consentire al Titolare del Trattamento di adempiere a qualsiasi obbligo di segnalare una violazione dei Dati Personali ai sensi delle Leggi sulla

Protezione dei Dati. Tale notifica deve come minimo:

7.1.1 Descrivere la natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero dei soggetti interessati, nonché le categorie e il numero di registrazioni di dati personali colpite dalla violazione;

7.1.2 Comunicare il nome e le informazioni di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altri contatti rilevanti dai quali possono essere ottenute ulteriori informazioni;

7.1.3 Descrivere il rischio stimato e le probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali;

7.1.4 Descrivere le misure adottate o proposte per gestire la Violazione dei Dati Personali.

7.2. Il Responsabile del Trattamento dovrà cooperare con il Titolare del Trattamento e intraprendere le misure ragionevoli per assistere nelle indagini, nella mitigazione e risoluzione di ogni violazione.

7.3. In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del Trattamento non deve informare terzi senza prima ottenere il consenso scritto del Titolare del Trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Processore. In tal caso, il Responsabile del Trattamento dovrà informare il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico, fornire una copia della notifica proposta e considerare eventuali commenti formulati dal Titolare del Trattamento prima di notificare la Violazione dei dati personali.

  1. Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati e Consultazione Preventiva

8.1. Il Responsabile del Trattamento fornirà al Titolare del Trattamento un’assistenza ragionevole con qualsiasi valutazione d’impatto sulla protezione dei dati richiesta dall’articolo 35 del GDPR e previa consultazione con qualsiasi autorità di controllo da parte del Titolare del Trattamento che sia richiesta ai sensi dell’articolo 36 del GDPR, in ogni caso unicamente in relazione al trattamento dei dati personali del Titolare del Trattamento da parte del Responsabile del Trattamento.

  1. Cancellazione o restituzione dei Dati Personali

9.1. In caso di richiesta di cancellazione o restituzione dei Dati Personali da parte del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento dovrà prontamente e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dare seguito alla richiesta. Dovrà inoltre:

9.1.1 Restituire una copia completa di tutti i Dati al Titolare del Trattamento stesso mediante trasferimento sicuro di file nel formato indicato dal Titolare del Trattamento, cancellare in modo sicuro tutte le altre copie dei Dati personali elaborati dal Responsabile del Trattamento;

9.1.2 Cancellare in modo sicuro tutte le copie dei dati personali del Titolare del Trattamento trattati dal Responsabile del Trattamento o da qualsiasi sub Responsabile autorizzato e, in ogni caso, fornire una certificazione scritta al Titolare del Trattamento attestante che ha rispettato pienamente i requisiti della sezione Cancellazione o Restituzione dei Dati Personali del Titolare del Trattamento;

9.1.3 Se richiesto dal Titolare del Trattamento cessare i Trattamenti dei Dati Personali effettuati per conto dello stesso;

9.1.4 Se richiesto dal Titolare del Trattamento risolvere l’Accordo o il contratto in essere (tale scelta deve essere notificata al Responsabile del Trattamento per iscritto).

9.2. Il Responsabile del Trattamento può conservare i Dati solo nella misura e per il periodo richiesto dalla legge dell’Unione o dello Stato Membro, e sempre a condizione che il Responsabile del Trattamento garantisca la riservatezza di tutti i Dati

personali e garantisca che gli stessi siano trattati esclusivamente secondo le necessità per gli scopi specificati nelle leggi dell’Unione o degli Stati membri che richiedono la sua conservazione e per nessun’altra finalità.

  1. Diritti di audit

10.1. Il Responsabile del Trattamento dovrà mettere a disposizione del Titolare del Trattamento, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato di qualsiasi sede in cui il Trattamento di Dati Personali del Titolare del Trattamento abbia luogo. Il Responsabile del Trattamento consentirà al Titolare del Trattamento o ad altro auditor incaricato di ispezionare, verificare e copiare tutte le registrazioni, processi e sistemi pertinenti in modo che il Titolare del Trattamento possa accertarsi che le disposizioni del presente contratto siano rispettate. Il Responsabile del Trattamento dovrà fornire piena collaborazione al Titolare del Trattamento in relazione a tali audit e fornirà, su richiesta, evidenza del rispetto degli obblighi previsti. Il Responsabile del Trattamento dovrà immediatamente informare il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione ai sensi della presente sezione Audit (Diritti di Audit) violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

  1. Trasferimento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento

11.1. Il Responsabile del Trattamento non tratterà i Dati Personali del Titolare del Trattamento né consentirà a nessun Sub- Responsabile Autorizzato di trattare i Dati Personali in un Paese terzo, se non nei confronti di quei destinatari in Paesi Terzi autorizzati per iscritto dal Titolare del Trattamento.

  1. Codici di Condotta e Certificazione

12.1. Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento dovrà rispettare qualsiasi Codice di condotta approvato ai sensi dell’articolo 40 del GDPR e ottenere qualsiasi certificazione approvata dall’articolo 42 del GDPR dell’UE, per quanto riguarda il trattamento dei Dati personali del Titolare del Trattamento.

  1. Condizioni generali

13.1. In base a questa sezione, le parti concordano che il presente Accordo e le clausole contrattuali tipo terminano automaticamente in caso di risoluzione dell’Accordo principale o alla scadenza o alla risoluzione di tutti i contratti di servizio stipulati dal Responsabile del Trattamento con il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’Accordo principale, qualunque venga dopo.

13.2. Qualsiasi obbligo imposto al Responsabile del Trattamento ai sensi del presente Contratto in relazione al Trattamento dei Dati personali sopravviverà a qualsiasi risoluzione o scadenza di questo.

13.3. Il presente Addendum, ad esclusione delle clausole contrattuali tipo, è regolato dagli articoli di legge previsti nell’Accordo principale per tutto il tempo in cui tali articoli facciano parte della legislazione di uno Stato membro dell’Unione Europea.

13.4. Qualsiasi violazione di questo Contratto costituirà una violazione sostanziale dell’accordo principale.

13.5. Qualora una qualsiasi disposizione di questo Contratto fosse non valida o inapplicabile, il resto di questo Contratto rimarrà

valido e in vigore. La clausola non valida o inapplicabile sarà (i) emendata se necessario per garantirne la validità e l’applicabilità, preservando nel contempo il più strettamente possibile le intenzioni delle parti o, se ciò non fosse possibile, (ii) interpretata in modo tale che la parte non valida o inapplicabile

 

15.01 Divieto per i dipendenti

I dipendenti della Società e i loro familiari più stretti (ad esempio, coniuge, madre, padre, fratello, sorella, ecc.) che risiedono nello stesso nucleo familiare del dipendente non possono diventare IVD. La violazione di questa regola è considerata grave e potrebbe comportare il licenziamento del dipendente e lo scioglimento della sua intera downline a beneficio della Società. Gli IVD trasferiti ad una posizione retribuita nella Società o che iniziano a lavorare con la Società devono presentare una richiesta di trasferimento di proprietà alla Società prima di accettare l’impiego o la posizione retribuita e rinunciare ai loro diritti di proprietà e ai loro diritti ai TC.

15.02 Responsabilità

(1) La Società risponde solo per danni diversi da quelli derivanti da lesioni alla vita, incolumità fisica e salute solo se questi si basano su azioni intenzionali o per grave negligenza o sulla violazione colposa di un obbligo contrattuale fondamentale (ad es. pagamento di provvigioni) da parte della Società, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari. Ciò vale anche per i danni derivanti dalla violazione di obblighi durante lo svolgimento dell’attività commerciale nonché da atti illeciti. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità per danni.

(2) La responsabilità è limitata ai danni tipicamente prevedibili al momento della stipula dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) e all’ammontare dei danni medi tipici del accordo di collaborazione, salvo in caso di lesioni alla vita, integrità fisica e salute o di comportamento doloso o gravemente negligente della Società, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari. Ciò vale anche per i danni indiretti, in particolare per il mancato guadagno.

(3) La Società non è responsabile per i danni di qualsiasi tipo causati dalla perdita di dati sui server, salvo in caso di grave negligenza o dolo da parte della Società, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari. I contenuti memorizzati degli IVD sono considerati informazioni esterne alla Società.

(4) Le disposizioni di legge sulla responsabilità per danni da prodotti rimangono inalterate.

 

15.03 Causa di forza maggiore

La Società non è responsabile per qualsiasi ritardo o mancata esecuzione derivante da circostanze al di fuori del controllo della Società, come scioperi, difficoltà del mercato del lavoro, incendi, terremoti, epidemie, pandemie o altre malattie, guerre, decreti o ordini governativi, guasti informatici (compresi hardware e software) derivanti da vulnerabilità fin dall’inizio o riduzione della fonte abituale di approvvigionamento di una parte.

 

15.04 Violazioni

È dovere di ogni IVD osservare e rispettare delle P&P. Se un IVD nota un altro IVD commettere una violazione delle P&P, deve discutere la violazione direttamente con l’IVD coinvolto. Se l’IVD desidera segnalare la violazione alla Società, i dettagli della violazione devono essere forniti per iscritto dall’IVD oppure l’IVD può utilizzare il modulo di reclamo che la Società mette a disposizione nel suo sito web ufficiale www.qneurope.com e inviarlo all’attenzione del Network Compliance Department o via e-mail a eu.support@qneurope.com.

 

 

15.05 Emendamenti

La Società ha il diritto di modificare queste P&P se ciò è reso necessario da ragioni economiche o per modifiche legali. La Società comunicherà la modifica almeno due mesi prima dell’entrata in vigore della modifica stessa, specificando la modifica dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) nel back office dell’IVD. L’IVD avrà il diritto di opporsi alla modifica o di rescindere l’accordo di collaborazione per iscritto senza osservare un periodo di preavviso. In caso di opposizione, la Società ha il diritto di rescindere l’accordo di collaborazione in modo corretto. Se l’IVD non rescinde l’accordo di collaborazione o non si oppone alla modifica prima che la modifica entri in vigore, la modifica diventerà effettiva dalla data indicata nell’avviso di modifica. QNEurope ha l’obbligo di informare l’IVD delle conseguenze del suo silenzio sull’avviso di modifica comunicato nel back office.

15.06 Regola di non rinuncia

Né il mancato esercizio da parte della Società di qualsiasi diritto ai sensi delle P&P, né l’insistenza sulla stretta osservanza di qualsiasi disposizione del presente documento da parte degli IVD, né qualsiasi uso o pratica delle parti in qualsiasi controversia con le P&P, costituirà una rinuncia al diritto della Società di richiedere la stretta osservanza del accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) e delle P&P. La rinuncia da parte della Società a perseguire qualsiasi violazione commessa da un IVD non pregiudicherà i diritti della Società in relazione a qualsiasi successiva violazione, né pregiudicherà in alcun modo i diritti o gli obblighi di qualsiasi altro IVD. Un ritardo o il mancato esercizio di qualsiasi diritto da parte della Società non pregiudicherà o violerà i diritti della Società in relazione a qualsiasi violazione successiva o futura. Una rinuncia da parte della Società può essere fatta per iscritto solo da un funzionario autorizzato della Società.

 

15.07 Legge vigente

Si applica la legislazione italiana.

Restano impregiudicate le norme obbligatorie del Paese in cui l’IVD ha la residenza abituale.

 

15.08 Foro competente

Il foro competente e il luogo di esecuzione è la sede legale di QNEurope. Restano valide le disposizioni di legge del Paese in cui l’IVD ha la sua residenza abituale.

 

 

15.09 Clausola di rescissione

Se una clausola delle presenti P&P previste dall’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico) non è valida o è incompleta, l’intero accordo di collaborazione non sarà valido. La clausola non valida sarà sostituita da una clausola valida che si avvicini il più possibile, in termini economici, al principio della clausola non valida. Lo stesso vale nel caso in cui venga colmata una lacuna che richiede una nuova regolamentazione.

 

15.10 Notifiche e comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o richiesta effettuata o da effettuare da parte della Società all’IVD ai sensi dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico), delle P&P, del Piano Compensi o delle Condizioni Generali dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere consegnata o inviata alla parte interessata all’ultimo indirizzo di residenza conosciuto o all’ultimo indirizzo conosciuto di posta elettronica. Qualsiasi avviso, richiesta o altra comunicazione destinata alla Società dovrà essere inviata al Network Compliance Department dell’ufficio in Germania o via e-mail all’indirizzo eu.support@qneurope.com. Qualsiasi avviso, richiesta o altra comunicazione indirizzata a tale parte si riterrà consegnata 15 giorni dopo la consegna o l’avviso; se tale giorno non è un giorno lavorativo nel Paese di consegna, l’avviso, la richiesta o l’altra comunicazione si riterrà consegnata il giorno lavorativo successivo. L’avviso, la richiesta o altra comunicazione inviata via e-mail si considera consegnata non appena viene confermata dall’altra parte via e-mail.

In caso contrario, le modifiche o le integrazioni alle presenti P&P, Lettera di Incarico, Piano Compensi e Condizioni Generali devono essere effettuate per iscritto. Ciò vale anche per la revoca dell’obbligo di comunicazione in forma scritta.

15.11 Intestazioni e sommario

Le intestazioni e gli indici dell’accordo di collaborazione (Lettera d’Incarico), delle P&P e del Piano Compensi sono riportate solo per comodità e non fanno parte di tali documenti. Non sono una base per l’interpretazione o la costruzione dei documenti o come prova dell’intento delle parti.

 

15.12 Genere ecc.

Salvo diversa interpretazione del contesto, le parole al singolare devono includere il plurale e le parole al maschile devono includere quelle al femminile e il sesso neutro e viceversa.

 

15.13 Prevalenza della lingua inglese

Nel caso in cui le P&P siano tradotte in un’altra lingua ed esistano incongruenze tra la versione in lingua inglese e la versione tradotta delle P&P prevarrà sempre la versione in lingua inglese.

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Politiche & Procedure – QNEurope

APPENDICE 1 – IL PIANO MARKETING E COMPENSI DELLA SOCIETÀ

 

01 Titolo

Questo è il Piano Compensi di QNEurope come indicato nelle P&P di QNEurope. Questo Piano Compensi stabilisce le regole per il calcolo delle provvigioni e/o dei bonus degli IVD di QNEurope.

 

02 Definizioni e interpretazioni

Dove indicato di seguito, tutti i termini di questo Piano Compensi hanno lo stesso significato della definizione delle P&P.

 

“IVD Attivo”: significa qualsiasi IVD che ha raggiunto almeno 60 Business Volume (BV) per trimestre dal Repeat eStore.

 

“IVD Attivato”: è un IVD qualificato che ha collocato almeno un IVD Diretto Qualificato su ogni lato del suo Tracking Center (TC).

 

“Periodo binario”, “Periodo di vendita” o “Settimana di vendita”: indica il periodo di una settimana a partire dalle 17:01 del venerdì fino alle 16:59 del venerdì successivo, ora dell’Europa centrale (CET).

 

“Business Volume” o “BV”: indica il valore in punti di un prodotto utilizzato per qualificare i TC e calcolare le provvigioni.

 

“BV Bank”: indica il luogo in cui vengono conservati i BV guadagnati da ogni IVD.

“Periodo Provvigionale” o “Settimana Provvigionale”: indica il periodo o la settimana in cui le provvigioni sono calcolate e pagate in base alle vendite promosse ed andate buon fine nella settimana precedente. Tuttavia, le provvigioni guadagnate e i BV accumulati, relative a transazioni di vendita locali, saranno collocate in un periodo provvigionale diverso in base alla politica locale di calcolo e pagamento delle provvigioni.

 

“Livello di remunerazione”: indica il livello di un IVD. Le provvigioni e/o i bonus sono pagati in base al livello di un IVD come previsto nell’Allegato 1 della presente appendice 1.

 

“Compressione”: indica che, quando una IVD non raggiunge l’obiettivo trimestrale di 60 BV, gli IVD attivi, che si trovano nella sua downline saranno temporaneamente promossi ad occupare il suo livello.

 

“Calcolatore”: è un meccanismo di calcolo per un TC e si trova a sinistra e a destra di ogni TC, il cui dato riflette il saldo di BV che la sua downline ha accumulato ai fini del calcolo delle Step Commission. I Calcolatori sono attivati o disattivati in base alle regole descritte nel sottoparagrafo 8.03

 

Ciclo Provvigionale”: indica sei (6) Commission Steps.

Commission Step o Step Commission”: indica una (1) parte del Ciclo Provvigionale che equivale a 3.000 BV sul lato con il volume inferiore di BV.

“Cliente” o “Cliente al dettaglio:” indica una persona che ha acquistato i prodotti della Società ma non è iscritta come IVD.

Politica di retrocessione”: significa che, nel caso in cui un IVD non raggiunga gli obiettivi i requisiti di mantenimento trimestrale del suo attuale livello, manterrà il suo attuale livello, ma sarà pagato ad un livello inferiore in base alle sue prestazioni in quel trimestre.

 

“Gruppo downline”: ha lo stesso significato di cui al sottoparagrafo 7.02.

 

“Early Payout Option” (“EPO”): indica il pagamento che i nuovi IVD possono ricevere subito dopo aver raggiunto i BV richiesti sia nel segmento destro che in quello sinistro del loro TC primario. Questo pagamento si applicherà al TC primario al primo livello di commissione del 1° ciclo, indipendentemente dalla classifica dei nuovi IVD e il pagamento totale sarà quello stabilito nell’Appendice 1. La procedura di pagamento anticipato sarà quella descritta e spiegata nella sotto clausola 7.03.

 

“eVoucher Point (EP)”: indica i punti che in ogni ciclo provvigionale possono essere guadagnati per ogni 6° livello e che sono riscattabili con prodotti.

 

“Guadagno sulla prima vendita”: si intende la differenza tra il prezzo del primo acquisto del nuovo IVD e il prezzo ridotto per gli IVD. Il prezzo di primo acquisto per i nuovi IVD è il prezzo al dettaglio.

 

“Flushing” o “Flushed”: quando un IVD supera il livello massimo di pagamento previsto dal suo livello di appartenenza per il Periodo Provvigionale, i BV in eccesso sono eliminati.

 

Business Volume di Gruppo o “GBV”: indica il totale dei BV accumulati in entrambi i gruppi di sinistra e di destra di un TC.

 

“Lato interno”: indica il ramo downline di un TC se quel TC si trova sul ramo downline destro del suo immediato upline o il ramo downline destro di un TC se quel TC si trova sul ramo downline sinistro del suo immediato upline. Significa il lato opposto del lato sotto il quale si trova il TC.

 

“Prezzo per IVD” indica il prezzo dei prodotti della Società applicato agli IVD.

 

“Lower Volume Team”: indica il lato più debole o il lato con il volume minore nella Genealogia del Piano Principale su cui vengono calcolate le Step Commissions.

 

“Mantenimento del Ranking”: indica gli obiettivi minimi che un IVD deve raggiungere per mantenere il suo livello attuale su base trimestrale, come indicato nell’Allegato 1 della presente Appendice 1, al fine di ottenere un guadagno dal Piano Compensi.

 

“Lato esterno”: indica il lato di downline di un TC diverso dal lato interno.

 

“Pagato come”: significa che, se un IVD non riesce a mantenere il suo livello attuale nel periodo predefinito, sarà pagato in base al livello retributivo per il quale si è qualificato durante tale periodo. Ad esempio, se l’attuale livello di un IVD è Diamond Star, ma l’IVD non riesce a mantenere il livello Diamond Star ed è riuscito a raggiungere solo il livello Gold Star l’IVD verrà pagato con quanto corrisponde al livello Gold Star per cui si è qualificato. Ciò si applica a ciascun livello e al corrispondente livello per evitare dubbi.

 

“Livello di pagamento:” è il titolo di riconoscimento dato ad un IVD quando raggiunge gli obiettivi per l’avanzamento di livello e/o il mantenimento del livello entro un determinato mese. Il livello di pagamento può essere soggetto a retrocessione in base ai risultati ottenuti in un determinato mese.

 

“Mantenimento del Livello di pagamento”: indica il numero di mesi richiesti ad un IVD per raggiungere gli obiettivi mensili per essere promosso al livello di Platinum Star e oltre.

“Business Volume Personale” o “PBV”: indica i BV che ogni IVD deve produrre personalmente sia attraverso la promozione della vendita al dettaglio ad un Cliente che per il consumo personale attraverso il Repeat e-Store.

Acquisto personale”: indica l’acquisto da parte dell’IVD di prodotti QNEurope per uso personale.

 

“Collocamento” indica il modo in cui i TC sono posizionati nel database della Società, come mostrato nella genealogia.

 

“TC Primario”: indica il primo TC assegnato ad un IVD dopo l’iscrizione. Solitamente viene identificato con l’estensione ‘001’ dopo il Numero di identificazione dell’IVD (IVD ID No.)

 

“Qualificato”: indica un TC che ha raggiunto il minimo di BV richiesti per ogni TC (TC Primari-001 TC-002 and TC-003 richiedono ognuno 500 BV).

 

“Prodotti qualificanti”: indica i prodotti e i servizi disponibili per la promozione della vendita a Clienti al dettaglio e IVD nell’eStore di QNEurope. Acquistando prodotti qualificanti, ogni IVD ottiene un certo numero di BV che viene usato per la qualificazione del suo TC.

 

“eStore aziendale”: indica il luogo accessibile tramite il sito web della Società e dall’Ufficio Virtuale (VO) dell’IVD in cui sono disponibili sia i prodotti qualificanti che i “Repeat products”. L’eStore è accessibile sia dagli IVD che dai Clienti al dettaglio.

 

“QN Europe Redemption Store”: indica il negozio dove si possono riscattare i punti acquisendo prodotti. Il negozio è accessibile dall’Ufficio Virtuale (VO) dell’IVD.

 

“Trimestrale”: sono 13 settimane di Periodi Provvigionali.

 

“Title Rank“: è il titolo dato a un IVD e si basa sugli obiettivi di avanzamento del livello più alto che ha raggiunto. Un IVD mantiene il titolo di livello più alto che ha raggiunto, soggetto a retrocessione in base ai risultati ottenuti e ai criteri previsti dal Piano Compensi. La Società si riserva il diritto esclusivo di retrocedere il livello dell’IVD in conformità con i termini e le condizioni delle P&P o in base alla sola discrezione della Società.

 

“Avanzamento di Rank” un IVD verrà promosso ad un nuovo livello raggiungendo gli obiettivi come richiesto dall’Allegato 1 della presente Appendice 1 durante un determinato periodo trimestrale.

 

Bronze Star è il livello per i nuovi IVD.

 

Silver Star è il livello successivo a Bronze Star una volta raggiunto tutti gli obiettivi definiti nell’Allegato 1 della presente Appendice 1.

 

Gold Star è il livello di entrata per IVD qualificati una volta raggiunto tutti gli obiettivi definiti nell’Allegato 1 della presente Appendice 1.

 

Sapphire Star è l’evoluzione della Gold Star una volta raggiunto tutti gli obiettivi definiti nell’Allegato 1 della presente Appendice 1.

 

Platinum Star è l’evoluzione della Sapphire Star una volta raggiunto tutti gli obiettivi definiti nell’Allegato 1 della presente Appendice 1.

 

Diamond Star è l’evoluzione della Platinum Star una volta raggiunto tutti gli obiettivi definiti nell’Allegato 1 della presente Appendice 1.

 

Blue Diamond Star è l’evoluzione della Diamond Star una volta raggiunto tutti gli obiettivi definiti nell’Allegato 1 della presente Appendice 1.

 

“Presentazione” (“Refferal”): indica l’attività di presentare un Cliente al dettaglio o nuovi IVD alla Società.

 

“Repeat e-Store”: è la parte dell’e-Store su www.qneurope.com per i prodotti di largo consumo.

 

“Vendite ripetute”: indica la ricorrenza delle vendite o acquisti di prodotti e servizi della Società.

 

“Punti per Vendite Ripetute” o “RSP”: sono punti che si ottengono attraverso la promozione di prodotti identificati come “RSP” o Vendite Ripetute fino alla downline di 3° livello dell’IVD. Questi punti sono convertibili in provvigioni.

 

“Provvigioni per Vendite Ripetute”: indica le provvigioni generate dall’accumulo di punti da vendite ripetute (RSP).

 

“Prezzo Retail”: indica il prezzo di vendita dei prodotti e servizi ai suoi Clienti al dettaglio.

 

“Profitto Retail o Profitto Dettaglio”: indica la differenza tra il Prezzo Retail e il Prezzo scontato dell’IVD riguardo ad un prodotto dell’azienda. Viene assegnato solo a un IVD che promuove la vendita dei prodotti della Società ai clienti al dettaglio.

 

“Pagamenti RSP”: si riferisce a una posizione nella genealogia del Piano RSP da cui l’IVD attivo è idoneo a guadagnare RSP. L’IVD può guadagnare RSP da un massimo di dieci (10) livelli di retribuzione nel Piano RSP.

 

“Periodo di vendita” o “Settimana di vendite”: indica il periodo di una settimana che inizia il venerdì alle 05:01 PM e si conclude venerdì successivo alle 04:59 PM CET.

 

“Tracking Center Secondario”: indica i TC di sinistra e di destra che sono direttamente collegati al TC primario dato al nuovo IVD al momento dell’iscrizione. Il TC di sinistra è solitamente identificato con l’estensione ‘002’ e il TC di destra è identificato con l’estensione ‘003’ dopo il Numero di Identificazione dell’IVD (IVD ID No.).

 

“Self-Activation” o “Auto-attivazione”: sono i centri di tracciamento qualificanti 001, 002 e 003 attraverso le vendite al dettaglio o acquisti personali.

“Step Commission”: è la provvigione progressiva pagata secondo il livello dell’IVD all’interno del Piano Compensi.

 

“Tracking Centre” o “TC”: indica la posizione nel database della Società. Provvigioni e/o Bonus sono calcolati in riferimento ad ogni TC.

 

 

 

03 Acquisizione di TC

3.01 Tracking Centre

Ad un IVD saranno concessi tre (3) TC all’atto dell’accettazione in qualità di IVD. I tre (3) TC appaiono nella genealogia nella seguente configurazione: Il TC-001 primario è il TC più alto ed è direttamente collegato al TC-002 a sinistra e al TC-003 a destra.

 

3.02 Qualificazione di tutti i TC

Un IVD deve qualificare tutti i suoi TC prima di poter acquisire altri TC.

 

3.03 Minimo di BV

Ai fini dell’acquisizione di ulteriori TC e anche ai fini della qualificazione di un TC, il numero minimo di BV che può essere assegnato ad un (1) TC sarà di cinquecento (500) BV per il TC primario e per le altre estensioni di TC.

 

3.04 Acquisizione di ulteriori TC

Ai sensi della clausola 3.05, dopo la qualificazione di tutti i suoi TC esistenti, un IVD può acquisire un ulteriore TC raggiungendo un Business Volume personale di cinquecento (500) BV. Questi 500 BV saranno poi assegnati al nuovo TC creato.

 

3.05 Massimo numero di TC aggiuntivi in una singola transazione di vendita

Un IVD può collocare un massimo di due (2) TC aggiuntivi una tantum in una singola transazione di vendita.  Eventuali TC aggiuntivi assegnati dalla stessa transazione di vendita saranno conservati in una banca di TC designata per l’IVD. L’IVD può scegliere di collocare i TC dalla banca dei TC in qualsiasi momento successivo.

 

 

 

04 Posizionamento

 

4.01 Diritto del posizionamento

Uno Sponsor ha il diritto di utilizzare il TC primario di un nuovo IVD che ha personalmente sponsorizzato o qualsiasi altro TC che gli sia stato assegnato (cioè ognuno decide la posizione del proprio 004 e le successive estensioni del TC come descritto nel paragrafo 3.04), nel rispetto delle regole di collocamento come indicato di seguito.

4.02 Cambio di posizionamento dei Tracking Centre

Una volta che il TC dell’IVD (“TC Rilevante”) è stato inserito nel sistema, il posizionamento nella genealogia non può essere cambiato se non come previsto dalla procedura seguente. La richiesta di modifica del posizionamento deve pervenire alla Società per iscritto entro 7 giorni di calendario dalla data d’iscrizione dell’IVD con il posizionamento in questione.

Per qualsiasi richiesta di cambio di posizionamento del TC rilevante, lo Sponsor deve fornire alla Società i seguenti documenti:

(a) Una richiesta scritta firmata dallo Sponsor che specifichi il corretto posizionamento del TC Rilevante;

(b) Una copia dei documenti di identificazione dello Sponsor;

(c) Un consenso scritto firmato dal nuovo IVD diretto;

(d) Una copia dei documenti di identificazione del nuovo IVD diretto.  

Per essere posizionato correttamente, il TC Rilevante deve essere posizionato nel modo seguente:

(a) sotto il TC Primario nella genealogia dello Sponsor;

(b) non deve essere in contrasto con la Clausola 5.08 del P&P riguardo al cross-lining;

(c) sotto qualsiasi TC creato prima del TC Rilevante;

(d) al di sopra di qualsiasi TC creato dopo il TC Rilevante; 

(e) non deve essere in contrasto con qualsiasi altra disposizione stipulata nel presente documento in materia di posizionamento.

Non sarà presa in considerazione una richiesta di modifica del posizionamento dei TC dopo 7 giorni di calendario o senza sufficienti documenti di supporto, come stabilito nel presente documento.

Una tassa di gestione non rimborsabile, determinata dalla Società e definita di volta in volta, sarà addebitata per ogni richiesta di modifica del TC, indipendentemente dal fatto che la richiesta di modifica del TC vada a buon fine o meno.

05 Regole per il posizionamento

 

5.01 Limite di TC collegati

Ogni TC può avere solo due(2) TC collegati verso il basso.

 

5.02 TC dell’upline diretta

Ogni TC può avere un (1) solo TC come upline diretta.

 

5.03 Diritti di posizionamento di uno Sponsor

Fatto salvo il paragrafo 5.08, uno Sponsor ha il diritto esclusivo di posizionare il TC primario di un IVD che lo Sponsor ha presentato personalmente. Fatto salvo quanto sopra, un IVD ha il diritto di posizionare tutti i TC assegnati.

 

5.04 Diritti di posizionamento di un IVD

Fatto salvo il paragrafo 5.07, un IVD può inserire qualsiasi TC che ha il diritto di inserire tra i TC esistenti nella sua downline, a partire dal TC primario (TC-001) ma non può posizionare un TC in una posizione già occupata da un altro TC.

 

5.05 Posizionamento sopra il TC primario

Un IVD non è autorizzato a posizionare un TC al di sopra del proprio TC primario.

 

5.06 Posizionamento sotto il TC primario

Un IVD non può posizionare un qualsiasi TC che ha il diritto di collocare in una posizione che non sia sotto il suo TC primaria. In altre parole, non può mettere un TC in contrasto con la sottoclausola 5.08.

 

5.07 Successive estensioni TC a TC-003

Ai sensi del sottoparagrafo 5.01, tutte le estensioni TC appartenenti ad un IVD seguenti al TC-003 (cioè TC- 004 e successivi) non possono essere posizionati/collegati direttamente ai TC esistenti dello stesso IVD.

 

5.08 Posizionamento predefinito

Qualora le istruzioni di posizionamento di un IVD di riferimento non siano chiare, errate, contrarie alle P&P (incluso il Piano Compensi) o non abbia dato alcuna istruzione di posizionamento, si applicherà il collocamento predefinito come previsto dalla clausola 6 del metodo di posizionamento predefinito.

 

06 Metodo di posizionamento predefinito

 

6.01 Posizionamento predefinito di un TC

Un TC inserito nella genealogia per default, sarà inserito solo nella prima posizione vacante del lato esterno del suo TC o nel TC del suo Sponsor.

07 Provvigioni e/o Bonus

(a) Tutte gli IVD hanno diritto alle provvigioni. Nessun Cliente ha diritto a provvigioni e/o bonus, anche se un TC verrà utilizzato per il suo acquisto.

(b) Solo i TC qualificati e attivi hanno diritto a guadagnare provvigioni e/o bonus in aggiunta alle provvigioni dirette.

(c) I BV accumulati prima dell’attivazione non generano provigioni all’IVD a meno che non avvenga nello stesso Periodo Provvigionale dell’attivazione.

(d) Tutte le provvigioni e/o i bonus pagabili in base al presente Piano Compensi si basano sulla promozione dei prodotti e sevizi della Società e mai sull’inserimento/reclutamento di persone nella Società.

  • Guadagno da Vendite al Dettaglio

(a) Un IVD ha diritto al guadagno per ogni prodotto promosso personalmente e con successo ad un Cliente che lo acquista dalla Società.

(b) Uno Sponsor ha anche diritto al guadagno da vendite al dettaglio generate dal primo acquisto personale qualificato (che può includere più di un prodotto) al prezzo di vendita al dettaglio da parte degli IVD della sua  downline personalmente sponsorizzati.

7.02 Step Commissions

 

(a) Le Step Commissions sono pagate agli IVD in base ai BV accumulati dagli acquisti di prodotti effettuati dai Clienti o dagli IVD. Solo gli IVD qualificati e attivi hanno il diritto di guadagnare le Step Commissions.

(b) I BV sono assegnati ad ogni tipologia di prodotto e a diversi o stessi prodotti possono essere assegnati diverse quantità di BV.

(c) Al momento della vendita di un prodotto, la Società accrediterà un certo numero di BV pari ai BV di quel prodotto, a uno (1) dei TC o alla banca BV di un IVD che ha acquistato il prodotto per uso personale  o che ha promosso con successo la vendita del prodotto a un Cliente. Nel caso di un prodotto venduto ad un Cliente, la Società accrediterà i BV assegnati a quel prodotto alla banca BV dell’IVD che ha promosso con successo la vendita del prodotto e l’IVD assegnerà i BV ottenuti al suo TC entro sette (7) giorni.

(d) Nella genealogia, i TC sul lato interno di un TC rappresentano un gruppo downline di quel particolare TC. I TC nel suo lato esterno rappresentano un altro gruppo downline. In altre parole, ogni TC dovrebbe avere un (1) gruppo di downline nel suo lato interno e uno (1) nel suo lato esterno.

(e) Per ogni TC, c’è un (1) Calcolatore che registra l’accumulo di BV di ogni gruppo downline.

(f) Le provvigioni saranno calcolate per ciascun TC sulla base del totale dei BV accumulati in entrambi i gruppi downline di un TC, come indicato nel Calcolatore e in conformità con la Tabella delle Step Commissions riportato di seguito.

(g) Le provvigioni sono calcolate giornalmente e pagate settimanalmente. Le provvigioni pagate per un TC sono calcolate alla fine del periodo delle provvigioni e l’eventuale saldo rimanente per i BV non calcolati viene passato al periodo delle provvigioni successivo. Tuttavia, le provvigioni guadagnate, che includono le transazioni di vendita locali, saranno collocate in un periodo di provvigione diverso in base alla politica di remunerazione locale.

(h) Per ogni livello provvigionale degli IVD è fissato un tetto massimo di provvigioni settimanali, come indicato nell’Appendice 1. Qualsiasi quantità di BV accumulata in un periodo delle provvigioni in una sola settimana dopo il raggiungimento del livello massimo di provvigioni per il periodo delle provvigioni sarà annullata e non sarà presa in considerazione nel calcolo di qualsiasi Step Commissions da versare all’IVD.

7.03 Early Payout – Pagamento anticipato

L’opzione di pagamento anticipato si applica solo a un IVD appena qualificato e attivo che ha raggiunto l’obiettivo di volume minimo del TC primario della prima fase della Step Commission del primo ciclo entro il tempo specificato. Questo indipendentemente dal livello del nuovo IVD e il pagamento totale sarà effettuato in conformità con la Tabella delle Step Commissions.

Come indicato in questa clausola, l’IVD deve essere attivo facendo riferimento a due (2) IVD diretti qualificati posti su ciascun lato del suo TC per qualificarsi per il pagamento anticipato. L’autoattivazione non consente all’IVD di usufruire dell’opzione di pagamento anticipato. Un nuovo IVD qualificato e attivo deve raggiungere i primi 1.000 BV richiesti sul suo lato di volume inferiore entro le prime 4 settimane dalla data d’iscrizione per poter usufruire del pagamento anticipato. In seguito, il nuovo IVD qualificato e attivo deve raggiungere i 1.000 BV richiesti per il suo lato di volume inferiore entro le prime 6 settimane dopo la data d’iscrizione per poter usufruire di un secondo pagamento anticipato.

Spiegazione del pagamento anticipato: un nuovo IVD qualificato e attivo e classificatosi al primo livello (Bronze Star) guadagnerà immediatamente 45€ sul suo lato di volume inferiore entro le prime 4 settimane dalla data d’iscrizione dopo aver raggiunto i primi 1.000 BV e altri 45€ se il suo lato di volume inferiore raggiunge i secondi 1.000 BV entro le prime 6 settimane dall’iscrizione.  Il saldo rimanente del pagamento della 1a tappa per il suo livello attivo di 105€ sarà pagato al raggiungimento dei terzi 1.000 BV nel lato di volume inferiore. In altre parole, per il grado Bronze Star, il pagamento totale della commissione di 1° livello è di 195€ e sarà pagato in rate di 45€ ciascuna per il primo 1.000BV e 45€ ciascuna per il secondo 1.000BV e 105€ ciascuna per il terzo 1.000BV del totale richiesto 3.000BV della tratta di primo livello del primo ciclo. Si veda la tabella dei pagamenti anticipati riportata di seguito.

 

7.04 Punti vendita ripetuti (RSP) e Commissione vendite ripetute

Ad un IVD sarà data la possibilità di convertire i punti guadagnati dalle vendite ripetute in contanti o BV in conformità all’Appendice 1. Il contante convertito dai punti ottenuti dalle vendite ripetute (RSP) è chiamato “Commissione di Vendita Ripetuta”. Per ogni Vendita Ripetuta da parte di un IVD attraverso la quale vengono ottenuti alcuni BV e RSP, l’IVD riceve BV mentre i 3 livelli di referenti diretti guadagnano gli RSP assegnati, a condizione che i referenti diretti abbiano soddisfatto i requisiti di mantenimento trimestrale. Per ogni acquisto ripetuto a clienti al dettaglio che ottengono specifiche BV e RSP, l’IVD del cliente al dettaglio diventa il referente diretto di primo livello e riceve sia BV che RSP designati. Anche i referenti diretti di secondo e terzo livello ricevono gli RSP designati, a condizione che abbiano rispettato le disposizioni della manutenzione trimestrale. Per ottenere il mantenimento trimestrale di 60 PBV dalle vendite ripetute, un IVD deve guadagnare punti dalle vendite ripetute.

7.05 Cambio di provvigioni e/o bonus

La Società può, a sua discrezione, sostituire o modificare le Appendici del Piano Compensi, di modificare il metodo o l’importo ivi descritto o di cancellare o aggiungere parti delle Appendici. Se la Società desidera sostituire, modificare o eliminare le Appendici del Piano Compensi, informerà con ragionevole preavviso gli IVD pubblicando un avviso preventivo sul sito web ufficiale della Società. La nuova sostituzione, modifica o cancellazione avverrà immediatamente dopo la scadenza del ragionevole periodo di preavviso.

 

08 Attivazione e qualifica

  • 01 Qualifica

(a) Per la qualifica di un TC, un IVD può utilizzare solo i BV assegnati ad un prodotto che ha personalmente acquistato o promosso presso un Cliente.

(b) Un IVD deve qualificare il suo TC primario (001) prima di qualificare gli altri TC.

(c) Dopo aver qualificato il suo TC primario, un IVD può assegnare i BV rimanenti ad un altro TC. In altre parole, se l’IVD ha assegnato i BV richiesti per la qualificazione del TC primario, il TC primario sarà considerato un TC qualificato e se assegna i BV richiesti per la qualificazione di altri TC, gli altri TC potranno essere considerati TC qualificati.

8.02 Attivazione

Un IVD qualificato può attivarsi quando sponsorizza un altro IVD qualificato su ogni lato del suo TC primario (TC 001) o su ogni lato dei suoi TC secondari, TC 002 e TC 003. In alternativa, un IVD qualificato può attivarsi collocando un IVD qualificato diretto su un lato dei suoi TC primari e accumulando un minimo di 500 BV da promozione vendite o acquisti personali sul suo TC secondario collocato sull’altro lato del suo TC primario.

8.03 Attivazione dei Calcolatori TC

I Calcolatori di un TC saranno attivi solo dopo che il TC sarà qualificato e la collaborazione attivata.

09 Promozione

 

9.01 Livelli di remunerazione

Ci sono sette (7) Livelli di remunerazione per l’IVD per ricevere le Step Commissions e le Provvigioni di vendite ripetute derivate da RSP guadagnati. In seguito, l’ordine crescente dei livelli di remunerazione è quello stabilito nella Tabella delle Step Commissions riportato di seguito.

9.02 Promozione ad un livello di ranking più alto

Gli IVD possono essere promossi ad un livello più alto a condizione che raggiungano gli obiettivi definiti per ogni livello. Gli obiettivi minimi trimestrali per i sette (7) livelli sono indicati nella Tabella delle Step Commissions di cui all’allegato 1 della presente appendice 1.

 

  • Retrocessione

  1. Gli IVD che non raggiungono gli obiettivi minimi per il mantenimento del livello o che non raggiungono gli obiettivi minimi per il mantenimento del livello mensile del livello in cui si trovano manterranno il loro attuale titolo di livello ma saranno pagati come il Pay Rank corrispondente al loro raggiungimento reale.

  1. I nuovi IVD che si iscriveranno a partire dal 22 Luglio 2017 avranno lo status di IVD e successivamente, una volta raggiunto gli obiettivi previsti per l’avanzamento di livello, saranno promossi a Bronze Star, Silver Star, Gold Star, Sapphire Star, Platinum Star, Diamond Star e Blue Diamond Star. Tuttavia, se gli IVD non sono in grado di raggiungere gli obiettivi minimi per il mantenimento del loro livello attuale entro il periodo di tempo previsto, manterranno il loro attuale livello, ma saranno pagati come il Pay Rank corrispondente al loro raggiungimento reale. Il livello più basso a cui un IVD può essere retrocesso è il livello Silver Star. Come tali, i nuovi IVD promossi a Gold Star, Platinum Star, Sapphire Star, Diamond Star e Blue Diamond Star possono essere pagati con il Pay Rank ma mai al di sotto del Silver Star Rank.

  1. Gli IVD esistenti che si sono registrati e hanno raggiunto un determinato livello prima del 22 Luglio 2017 manterranno il loro attuale livello. Tuttavia, se gli IVD non sono in grado di raggiungere gli obiettivi minimi per il mantenimento del loro livello attuale il periodo di tempo definito, manterranno il loro attuale livello ma saranno pagati come il Pay Rank corrispondente al loro raggiungimento reale.

  1. Gli IVD esistenti che hanno raggiunto il livello di Platinum Star o livelli superiori devono:

  1. Partecipare ad almeno due (2) eventi della Società come:

  1. V Convention, sia di persona che in qualsiasi formato online;
  2. Zona, sia di persona che in qualsiasi formato online;
  • Inner Circle Elite Summit (ICE), sia di persona o in qualsiasi formato online;

  1. Avere i propri dati personali, immagine o fotografie e numero di identificazione IVD da utilizzare per la presentazione e promozione dei prodotti e delle opportunità commerciali della Società nei materiali della Società, siano essi a scopo promozionale o comunicazionale o meno, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, profili social, riviste, siti web, note di presentazione, ufficio virtuale (VO), a sola discrezione della Società.

Nel caso in cui un IVD non rispetti le direttive di cui sopra, l’IVD può essere retrocesso di due (2) livelli (sia Title Rank che Pay Rank) a sola discrezione della Società, salvo diversa decisione. Qualsiasi appello in questo caso deve essere per giusta e sufficiente causa e deve essere presentato dall’IVD per iscritto indicando con sufficienti dettagli la causa (o le cause) dell’appello a eu.support@qneurope.com entro quattordici (14) giorni dalla data della retrocessione. Qualsiasi decisione in questo caso sarà a sola discrezione e considerazione della Società.

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APPENDICE 1: TABELLA DELLE STEP COMMISSION

Tabella Delle Step Commission

APPENDICE 2: EARLY PAYOUT

Early Payout Chart
APPENDICE 3: REQUISITI MINIMI MENSILI PER L’AVANZAMENTO DI RANKING E IL MANTENIMENTO
Requisiti Minimi

*Raggiunto da vendite personali o al dettaglio di prodotti QNEUROPE. Il RSP personale può essere riportato fino a un anno dalla data della transazione. 50 Personal RSP è un requisito opzionale di acquisto per l’avanzamento e il mantenimento del rango per Bronze Star e Silver Star.

**Raggiunto da downline all’interno della linea di riferimento.

***Per il mantenimento del rango di Platinum Star e superiori, raggiungere i requisiti per un solo mese.

**** BV Diretti possono essere accumulati da clienti al dettaglio direttamente referenziati e da referenziati diretti (nuovi ed esistenti). DBV può essere riportato fino a un anno dalla data della transazione.

APPENDICE 4: BONUS PER IL MANTENIMENTO DEL RANKING

Bonus Per Il Mantenimento Del Ranking

APPENDICE 5: PAGAMENTO DI LIVELLI RSP PER RANKING

RSP Pay Level

*50 RSP devono provenire dall’acquisto personale di IR o dalla vendita al dettaglio.

*Ultimo aggiornamento Gennaio 2024